Detenzione domiciliare al padre solo se la madre è assolutamente impossibilitata (Cass. pen. Sez. I n. 27973 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen. può essere concessa al padre detenuto, alle stesse condizioni previste per la madre, solo se quest’ultima sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole. L’impossibilità non coincide con la mera assenza fisica e non è integrata, di per sé, dallo svolgimento di un’attività lavorativa, che in condizioni ordinarie può coniugarsi con le necessità di cura del figlio. Rileva, invece, l’impossibilità assoluta che, per oggettivi fattori impeditivi della sfera di azione della madre, determini un concreto deficit assistenziale e il rischio di irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo del minore. Il requisito non è provato quando il ricorrente alleghi in modo generico le esigenze del figlio, senza dimostrare la gravità e le conseguenze concrete delle condizioni rappresentate.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro la concessione della misura alternativa alla detenzione prevista dall’art. 47-quinquies Ord. pen., prospettando la necessità di accudire il figlio minore di anni 3, che aveva rischiato di morire per annegamento mentre la madre era impegnata in attività lavorativa presso uno stabilimento balneare.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. Ha premesso l’inammissibilità dell’istanza per la mancata espiazione di un terzo della pena in regime inframurario e ha escluso che la madre versasse in condizione di impossibilità assoluta, risultando l’attività lavorativa compatibile con le esigenze di cura del bambino per luogo e modalità di svolgimento. Ha richiamato le relazioni di sintesi e comportamentali, che evidenziavano un illecito disciplinare e la mancata frequenza di un corso, ritenendo necessario mantenere l’osservazione inframuraria nel rispetto del principio di gradualità. Contro l’ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 47-quinquies Ord. pen. disciplina la detenzione domiciliare speciale, applicabile quando non ricorrono le condizioni dell’art. 47-ter, in presenza della maternità di prole di età inferiore ai dieci anni o in situazione di disabilità, della possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e dell’assenza di pericolo di commissione di ulteriori delitti. A seguito dell’introduzione del comma 1-bis e della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, il minimo di pena espiato può essere maturato anche presso il domicilio o un istituto a custodia attenuata.

Il comma 7 consente la concessione al padre detenuto, alle stesse condizioni previste per la madre, se questa è deceduta o impossibilitata. La Corte condivide la nozione di impossibilità già elaborata per casi analoghi in tema di custodia cautelare. La madre deve essere assolutamente impossibilitata: l’assistenza richiesta dalla norma non implica una permanenza continua accanto alla prole, situazione che non si realizza neppure nelle famiglie con entrambi i genitori occupati. L’impedimento rilevante è quello che sottrae al genitore non detenuto la possibilità di garantire la continuità affettiva, avendo riguardo soprattutto alla situazione del figlio e al rischio concreto derivante dal deficit assistenziale.

Su questa base la Corte richiama il principio secondo cui l’attività lavorativa, in sé, non integra l’impossibilità, potendo coniugarsi con le necessità di cura, salvo che risulti impossibile ricevere supporto da strutture pubbliche o private o da altri familiari (Sez. IV n. 40076 del 2015; Sez. IV n. 23268 del 2019; Sez. VI n. 35806 del 2015). Rileva, dunque, la situazione che per oggettivi fattori impeditivi determina il rischio di irreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo.

Nel caso concreto il Tribunale ha applicato correttamente tali principi, valutando risorse di tempo, impegno e luogo di svolgimento dell’attività della madre. Il ricorrente non ha dedotto con specificità e concretezza le peculiari esigenze del minore, limitandosi ad allegare un trauma da annegamento di cui non ha provato gravità e conseguenze. Manca quindi il presupposto della misura. La Corte aggiunge che il Tribunale ha valutato anche la pericolosità dell’istante, emergendo dalle relazioni una parziale presa di coscienza delle condotte e un pericolo di recidiva. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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