Inammissibili le doglianze di fatto insussistente l’art. 131-bis (Cass. pen. Sez. 7 n. 19517 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che riproponga mere doglianze in punto di fatto, prive di riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto in qualsiasi altro giudizio; neppure può essere dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. se non vi è stata espressa richiesta nelle conclusioni di merito, non essendo la relativa doglianza altrimenti deducibile; in ogni caso, la determinazione della pena nel minimo edittale, con riconoscimento delle attenuanti generiche, rende manifestamente infondata la censura sull’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
L’imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena dell’ammenda di tremila euro per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, per avere effettuato in modo non occasionale attività di trasporto e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti ferrosi, con il proprio veicolo.
Con tre motivi di impugnazione, la difesa aveva chiesto l’assoluzione contestando la ricostruzione dei fatti, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. L’atto di appello era stato convertito in ricorso per cassazione, stante la inappellabilità della sentenza di condanna ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ed era stato rimesso all’esame della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili.
Quanto al primo motivo, la censura è stata considerata una mera doglianza in punto di fatto, non confrontandosi con le risultanze istruttorie richiamate dal giudice di merito, che aveva accertato la natura non occasionale della condotta di trasporto di rifiuti speciali ferrosi. La Corte ha richiamato il principio per cui sono inammissibili, per mancanza di specificità, i motivi che propongono deduzioni generiche, prive di riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto in qualsiasi altro ricorso (Sez. 2, n. 17281 del 2019, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 2016).
In relazione al secondo motivo, riguardante la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva espressamente richiesto l’applicazione dell’istituto nelle conclusioni di merito: la doglianza, pertanto, non è risultata deducibile.
Quanto al terzo motivo, concernente l’eccessività della pena, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura: il giudice di merito aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e aveva determinato la pena base nel minimo edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di tremila euro, non potendosi escludere che l’inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso