Patteggiamento: inammissibile il ricorso che rimette in discussione l’accordo (Cass. pen. Sez. II n. 9290 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un meccanismo processuale negoziale in cui imputato e Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta, sulla sussistenza e concorrenza delle circostanze, sulla comparazione tra le stesse e sull’entità della pena. Ottenuta l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione i profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché coperti dall’accordo concluso, non essendo stato prospettato in sede di merito alcun dubbio sulla valenza degli elementi ricostruttivi né una lettura alternativa delle risultanze di fatto o della qualificazione giuridica. È pertanto inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, il ricorso per cassazione che deduca genericamente il difetto di argomentazioni logiche sulla responsabilità e sulla misura della sanzione. La ricostruzione del fatto nel patteggiamento è affidata alla non contestazione delle risultanze delle indagini da parte dell’imputato, il che rende ragionevole una motivazione che non rappresenti expressis verbis i presupposti fattuali della penale responsabilità.

Il Fatto

Con sentenza del 26 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava all’imputato la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e riunione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, unificati dal vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., stimate prevalenti rispetto alle aggravanti riconosciute.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche a sostegno della decisione sulla responsabilità e sulla misura della sanzione applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Il collegio muove dalla natura dell’istituto: il patteggiamento è un meccanismo processuale in virtù del quale le parti si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza delle circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza di tali aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, e di applicarla.

Ne deriva che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione i profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso. Nel caso di specie non era stato manifestato in sede di merito alcun dubbio sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né era stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto o della qualificazione giuridica contestata.

La Corte sottolinea come la ricostruzione del fatto nel patteggiamento sia in larga misura non realizzata in senso proprio dal Giudice, ma affidata alla non contestazione delle risultanze delle indagini da parte dell’imputato, che si accorda con la parte pubblica sull’esito del processo. Ciò rende pienamente ragionevole una motivazione che non si ponga l’obiettivo di rappresentare espressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

L’inammissibilità è delibata con procedura de plano, atteso che la qualificazione giuridica del fatto contestato, oggetto dell’accordo recepito dal Giudice, non è palesemente eccentrica rispetto alla condotta materiale descritta in imputazione, ma ne veste di abito giuridico i precisi connotati ontologici, nei termini indicati dai precedenti richiamati (Sez. 5 n. 33145 del 2020; Sez. 2 n. 14377 del 2021; Sez. 4 n. 13749 del 2022; Sez. 6 n. 3108 del 2018). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., secondo il principio di cui alla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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