La sottrazione di cosa custodita richiede la consapevolezza dell’errore (Cass. pen. Sez. 6 n. 4526 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione di cose sottoposte a particolare custodia, ex art. 351 cod. pen., richiede la consapevolezza, in capo all’agente, dell’errore in cui è incorso il pubblico funzionario nella consegna del bene. L’assoluzione fondata sull’errore incolpevole dell’imputato, che si sia limitato a ricevere il plico aperto e visionato dal cancelliere, non è sindacabile in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. La formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” deve essere rettificata in “perché il fatto non costituisce reato” quando la motivazione si basa sull’insussistenza dell’elemento soggettivo. Il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25/08/2024, potendo proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Pescara assolveva l’imputata, difensore di una parte, dal reato di cui all’art. 351 cod. pen., per non averla ritenuta responsabile della sottrazione di un reperto costituito da registrazioni video. La donna, presentatasi per il ritiro di alcuni beni dissequestrati, aveva ricevuto dal funzionario di cancelleria anche il supporto informatico che, invece, non era stato oggetto di dissequestro. Il giudice di merito escludeva la rilevanza penale della condotta, evidenziando l’errore incolpevole in cui era incorsa l’imputata, che si era limitata a ricevere il plico consegnatole dall’addetto all’ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Secondo l’accusa, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che il reperto avesse perso la qualifica di cosa sottoposta a particolare custodia, e l’imputata avrebbe partecipato all’apertura del pacco, potendo così verificarne il contenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come il pubblico ministero avesse proposto una lettura alternativa degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità. Il Tribunale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, aveva escluso la sussistenza di una sottrazione penalmente rilevante, basandosi sull’errore incolpevole dell’imputata, che si era limitata a ricevere il plico aperto e visionato dal cancelliere.
La Corte ha precisato che il pubblico ministero, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 114/2024, non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui rientra il delitto di cui all’art. 351 cod. pen., potendo proporre esclusivamente ricorso per cassazione. Tale regime impugnatorio, in assenza di disciplina transitoria, trova applicazione per le sentenze pronunciate dopo il 25/08/2024, momento in cui sorge il diritto all’impugnazione.
Quanto alla formula assolutoria, la Corte ha rilevato che, basandosi l’assoluzione sull’errore in cui era incorso il funzionario di cancelleria e sulla mancata percezione di tale errore da parte dell’imputata, la formula “perché il fatto non sussiste” non risultava corretta. In tali casi, la Cassazione può provvedere direttamente alla rettificazione della formula, senza annullare la sentenza, trattandosi di un errore di diritto nella motivazione che non influisce sul dispositivo. La formula più aderente alla motivazione è quella “perché il fatto non costituisce reato”, che la Corte ha disposto di sostituire nel dispositivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 351 c.p. – Violazione della pubblica custodia di cose
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso