Verifica ex art. 129 c.p.p. nel patteggiamento: motivazione sufficiente anche implicita (Cass. pen. Sez. 3 n. 10850 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, è consentito soltanto quando dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p.. Il giudice di merito è tenuto a fornire una specifica motivazione negativa circa la ricorrenza di tali cause esclusivamente nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la loro possibile applicazione. In mancanza, è sufficiente una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che la verifica richiesta dalla legge è stata compiuta e che non ricorrono le condizioni per il proscioglimento. La sentenza che applichi la pena concordata non deve pertanto indicare positivamente le ragioni di responsabilità dell’imputato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e riconosciuta la diminuente del rito, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 129, 444, 125, comma 3, e 546 c.p.p. La difesa aveva denunciato la mancata verifica dell’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. da parte del giudicante, sostenendo che la motivazione resa fosse apodittica e che la verifica in negativo dell’assenza di cause di proscioglimento non potesse essere soddisfatta senza indicare positivamente le ragioni di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come nell’incipit della motivazione del provvedimento impugnato si leggesse che non doveva essere pronunciata sentenza di proscioglimento, attese le risultanze degli atti di polizia giudiziaria, inequivoci e non contraddetti, nonché le dichiarazioni rese dall’imputato, in tutto ammissive della propria responsabilità.
Il motivo proposto è stato giudicato inammissibile per difetto dell’indicazione di elementi acquisiti agli atti e non considerati o mal considerati, nonché manifestamente infondato, atteso che il giudice si era adeguato all’accordo intervenuto, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. e ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti.
La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, citando le Sezioni Unite n. 5777 del 1992, le Sezioni Unite n. 10372 del 1995 e le Sezioni Unite n. 20 del 1999, secondo cui la motivazione del giudice di merito, nel caso di applicazione della pena su richiesta, può essere oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione solo se dal testo della sentenza appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità.
In assenza di concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, ha precisato il Collegio, è sufficiente una motivazione che consista nell’enunciazione, anche implicita, dell’avvenuta verifica richiesta dalla legge. La sentenza impugnata si era attenuta correttamente a tale principio, e nel ricorso non risultavano prospettati profili che portassero ad affermare l’evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.