Bancarotta fraudolenta: dichiarazioni dell’imputato assertive e credito fittizio in bilancio (Cass. pen. Sez. V n. 9393 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, le dichiarazioni dell’imputato che assume la destinazione delle somme distratte al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, prive di qualsiasi riscontro oggettivo e smentite dalla documentazione societaria, integrano mere asserzioni e non inficiano la motivazione della sentenza di condanna. Il credito iscritto in bilancio, in assenza di elementi probatori a sostegno della sua esistenza e mantenuto invariato negli esercizi successivi, costituisce indice della sua fittizietà ed è idoneo a occultare una situazione di perdita del capitale tale da giustificare lo scioglimento della società. Il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso, conferma la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante di una società fallita per bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva dichiarato il reato documentale assorbito in quello per operazioni dolose, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Secondo i giudici di merito, il ricorrente aveva distratto dalle casse sociali una somma di denaro e aveva cagionato il fallimento omettendo di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 2482-bis e 2482 cod. civ., in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale, occultate mediante la falsa rappresentazione in bilancio di un credito in realtà inesistente. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e di erronea applicazione dell’art. 216 legge fall.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo, osserva che la Corte di appello ha effettivamente esaminato le dichiarazioni dell’imputato, il quale aveva sostenuto che le somme mancanti erano state destinate al pagamento delle retribuzioni, qualificandole come meramente assertive e prive di qualsiasi riscontro oggettivo.

Il dato decisivo è che già il Tribunale aveva valutato le stesse dichiarazioni, rilevando che esse non trovavano alcun supporto nella documentazione societaria. La circostanza, accertata dal curatore, che la gran parte delle istanze di ammissione al passivo proveniva proprio dai lavoratori — sebbene alcune riguardassero il trattamento di fine rapporto e non le retribuzioni — smentiva ulteriormente la tesi difensiva.

Quanto al secondo motivo, la Corte valorizza il percorso argomentativo della sentenza impugnata: mancava qualsiasi elemento di prova sull’esistenza del credito; la sua iscrizione invariata nei bilanci successivi ne costituiva ulteriore dimostrazione della fittizietà; il curatore aveva riferito che proprio quel credito aveva consentito, per ciascuna annualità, di evitare che il capitale scendesse sotto la soglia che imponeva la ricapitalizzazione.

La Corte respinge anche la censura sulla consulenza tecnica della curatela. Il ricorrente aveva isolato un brevissimo frammento della relazione, omettendo che il consulente, dopo aver escluso irregolarità nella formale tenuta della documentazione contabile per taluni esercizi, aveva poi evidenziato che il credito era inesistente e che la reale situazione della società era stata artificiosamente occultata, al punto che già in un esercizio risalente ricorrevano i presupposti civilistici per lo scioglimento. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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