L’esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla videosorveglianza (Cass. pen. Sez. 7 n. 6450 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. non è esclusa dall’esistenza, nel luogo di consumazione del delitto, di un impianto di videosorveglianza. Detto sistema, infatti, costituisce un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa. Solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene, tale da rendere inesposta alla pubblica fede la cosa, consente di escludere l’aggravante.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la pronuncia del Tribunale di Padova, lo ha ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha contestato la correttezza della motivazione con cui era stata riconosciuta la sussistenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sostenendo l’incompatibilità di tale aggravante con la presenza, nel luogo del commesso delitto, di un sistema di videosorveglianza. Con il secondo motivo, ha invece censurato la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in composizione di cui alla settima sezione, ha valutato il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha precisato che la circostanza aggravante in esame non è esclusa dalla mera presenza di un sistema di videosorveglianza, il quale rappresenta solo uno strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato. La ragione è che la videosorveglianza non interrompe immediatamente l’azione criminosa né impedisce materialmente la sottrazione del bene, requisito indispensabile per ritenere la cosa non più esposta alla pubblica fede. In senso contrario, la Corte ha richiamato il principio per cui solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene può escludere l’aggravante.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto la censura si risolveva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La mancata specificità è stata desunta dall’assenza di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, nonché dall’omesso confronto con le ragioni poste a fondamento del diniego della sospensione condizionale della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso