Sequestro probatorio di cellulari: reiterazione ammessa se manca il deposito delle motivazioni (Cass. pen. Sez. I n. 33113 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem cautelare non preclude al pubblico ministero di disporre un nuovo sequestro probatorio sui medesimi beni già attinti da un precedente vincolo annullato senza rinvio, quando non sia stata ancora depositata la motivazione della decisione di annullamento. Il giudicato cautelare copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise e non è ancora nato finché non sia conoscibile il contenuto argomentativo della pronuncia da cui dovrebbe derivare. La sentenza di annullamento senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. produce effetti solo rescindenti, rimuove il titolo genetico e non instaura alcun giudizio rescissorio con obbligo di conformazione. Ne consegue che il nuovo decreto deve essere esente dai vizi già rilevati, ma non abbisogna di motivare l’insussistenza di una preclusione in quel momento inesistente.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio dei telefoni cellulari degli indagati in un procedimento per tentato omicidio e lesioni aggravate. Un primo decreto, convalidato dal tribunale, veniva annullato senza rinvio dalla Cassazione per deficit motivazionale dell’apprensione digitale, ritenuta estesa e omnicomprensiva. Prima del deposito delle motivazioni, l’inquirente emetteva un nuovo decreto sui medesimi dispositivi, indicando le informazioni cercate, i criteri di selezione, la chat di interesse, l’arco temporale e un termine di quaranta giorni per le operazioni, con restituzione della copia dei dati non rilevanti.

Il Tribunale del riesame confermava il vincolo. Il difensore dell’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione del giudicato cautelare, difetto di pertinenzialità, sproporzione della misura, illegittima reiterazione e inidoneità del termine, reso elusivo dalla clausola di proroga.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza. L’annullamento senza rinvio dell’originario decreto aveva chiuso il procedimento incidentale e rimosso il titolo genetico, con effetti immediatamente demolitori. La pronuncia ex art. 620 cod. proc. pen. è di puro effetto rescindente: non instaura alcun giudizio rescissorio né un obbligo conformativo a carico del pubblico ministero.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sul giudicato cautelare: la preclusione nasce solo per le questioni dedotte ed effettivamente decise e ha portata più ristretta della cosa giudicata (Sez. 3 n. 33988 del 2023; Sez. 3 n. 20245 del 2024). Se la motivazione dell’annullamento non è ancora nota, nessun vincolo è ancora sorto, sicché il nuovo provvedimento non può violare una preclusione inesistente. Non serve, dunque, motivare il superamento di una preclusione che ancora non opera.

Nel merito, gli ulteriori motivi sono infondati. La sentenza rescindente aveva censurato l’assenza, nel decreto genetico, della giustificazione del vincolo onnicomprensivo o, in alternativa, del catalogo delle informazioni cercate, dei criteri di selezione, del profilo cronologico e dei tempi di estrazione. Il nuovo decreto, pur anteriore al deposito delle motivazioni, si era conformato a principi già consolidati e ricognitivi di un orientamento risalente (tra le altre, Sez. 6 n. 17312 del 2024; Sez. 6 n. 17677 del 2025).

Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto assolto l’onere motivazionale: le esigenze investigative sono dettagliate, la pertinenzialità è specificata, le chat sono individuate con parole chiave e l’arco temporale è agganciato ai confini dell’imputazione provvisoria. La misura non è esplorativa né sproporzionata. Quanto al termine, la sua indicazione non è dovuta e risponde a finalità garantistica; la proroga è eventuale e dovrà essere autonomamente motivata, con rimedi esperibili in caso di omessa restituzione (istanza ex art. 262 cod. proc. pen. e procedura ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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