Ricorso per saltum con vizio di motivazione convertito in appello (Cass. pen. Sez. II n. 9482 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto per saltum ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. non è ammissibile quando contenga, tra i motivi, la censura di vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tale evenienza il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma si converte in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla corte territoriale. La conversione del mezzo di impugnazione risponde al principio di osservanza dei gradi della giurisdizione, che impedisce l’accesso diretto alla Corte di legittimità omisso medio.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 24 aprile 2024, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per una pluralità di reati, tra cui il riciclaggio, la truffa aggravata, la spendita di banconote contraffatte e le false dichiarazioni a pubblici ufficiali sulla propria identità. Il giudice ha escluso la recidiva contestata, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 648-bis, comma 4, cod. pen., ritenute prevalenti sulle residue aggravanti, e ha applicato la continuazione tra i fatti.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso diretto per cassazione, senza passare dal giudizio di appello, deducendo sia vizi di motivazione sia asserite violazioni di legge su diversi capi di imputazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato nota chiedendo in via principale l’annullamento senza rinvio della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione della ammissibilità del ricorso proposto per saltum. Il difensore ha articolato motivi di ricorso sia per asserite violazioni di legge, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sia per vizi di motivazione, richiamando espressamente l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 569 cod. proc. pen., che al comma 1 consente alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado di proporre direttamente ricorso per cassazione, ma al comma 3 esclude l’applicazione di tale facoltà nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., disponendo che il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
La Corte richiama la giurisprudenza costante di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di vizio di motivazione non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello. Vengono citate Sez. VI n. 26350 del 31/05/2007, Sez. III ord. n. 48978 del 08/10/2014 e Sez. IV n. 1189 del 10/10/2018.
Il principio di osservanza dei gradi della giurisdizione, già oggetto di positiva disposizione nel codice di rito del 1930, non consente l’esperimento dell’impugnazione davanti alla Corte di legittimità omisso medio e imponeva alla parte di adire la corte territoriale. Il rilievo, tuttavia, non comporta la inammissibilità dell’impugnazione: ai sensi dell’art. 569, comma 3, ultimo inciso, cod. proc. pen., consegue la conversione in appello del ricorso e, per l’effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.
Nota della Redazione
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