Inammissibile il ricorso: prescrizione non rilevabile dopo il giudicato (Cass. pen. Sez. VII n. 26957 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale dinanzi alla Corte Suprema e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata all’atto della pronuncia. Ne deriva la preclusione della possibilità di rilevare, in sede di legittimità, l’intervenuta prescrizione del reato. Il motivo che non riproduca una censura già dedotta come motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dovendo il ricorrente contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione ha orizzonte circoscritto e si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13.10.2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 15.07.2020 che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per un reato di truffa consumato il 24 giugno 2015, riconoscendo la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata rilevazione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello; l’inutilizzabilità di una nota di Poste Italiane del 26 agosto 2015; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. La questione centrale attiene alla rilevabilità della prescrizione in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente non considera la sospensione del termine di prescrizione di mesi cinque e giorni due, intervenuta in primo grado dal 23.10.2019 al 25.3.2020 per rinvio del processo in conseguenza dell’astensione del difensore dalla partecipazione alle udienze deliberata dall’organismo di categoria. Tale sospensione porta la maturazione del termine estintivo al 26 novembre 2025, epoca successiva alla deliberazione della sentenza di appello.
Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., poiché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata. La difesa, inoltre, non ha documentato di essersi opposta all’acquisizione dibattimentale del documento.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato. Il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con i principi che regolano la materia. L’indagine di legittimità ha orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, secondo il principio espresso dalle Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074. La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione e risponde ai principi di diritto che regolano la materia.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte rileva che la declaratoria di inammissibilità determina la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata all’atto della pronuncia, con preclusione della possibilità di rilevare l’intervenuta prescrizione del reato.
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Nota della Redazione
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