Riciclaggio istantaneo, uso del bene non integra concorso morale (Cass. pen. Sez. II n. 9481 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio è reato a forma libera ma strutturalmente istantaneo: si consuma nel momento in cui sono completate le operazioni dirette a occultare la provenienza delittuosa del bene, restando irrilevanti gli effetti che da esse si protraggono nel tempo. Ne consegue che chi, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a utilizzare il bene dopo l’alterazione dei dati identificativi non risponde di concorso, nemmeno morale, quando questa sola condotta successiva sia posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità. La conoscibilità delle alterazioni, in quanto riferibile a un coefficiente psicologico di tipo colposo, non è sufficiente a integrare il dolo, quand’anche indiretto o eventuale, indispensabile per la riferibilità del reato all’imputato.

Il Fatto

Un ciclomotore, provento di furto, era stato sottoposto a più operazioni di alterazione: sostituzione della targa originale, asportazione della targhetta identificativa del costruttore e abrasione del codice del telaio. Fermato a bordo del mezzo nel corso di un ordinario controllo di polizia, l’utilizzatore veniva tratto a giudizio per riciclaggio in concorso con la proprietaria del diverso motociclo cui apparteneva la targa applicata.

Il GUP del Tribunale di Siracusa, con rito abbreviato, aveva affermato la responsabilità di entrambi gli imputati, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. La Corte d’appello di Catania, in riforma, riduceva la pena al minimo edittale ma confermava la responsabilità del ricorrente, valorizzando la conoscibilità delle alterazioni da parte di chi utilizzava il mezzo. Ricorre per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento materiale e sull’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., oltre alla contraddittorietà della motivazione sul delitto presupposto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del riciclaggio come reato a forma libera, la cui condotta può consistere in una pluralità di atti, anche non contestuali, purché unitariamente finalizzati all’occultamento della provenienza delittuosa del bene. Richiama sul punto Sez. II n. 7257 del 2020 e Sez. II n. 29869 del 2016. Precisato però che il reato resta strutturalmente istantaneo, non assumono rilievo gli effetti della condotta una volta completate le operazioni di occultamento, come chiarito da Sez. II n. 38838 del 2019.

Da qui il duplice errore ascritto alla Corte territoriale. Anzitutto i giudici d’appello hanno attribuito rilievo decisivo all’utilizzo del ciclomotore su cui erano state apposte la targa diversa e le altre alterazioni. La Corte osserva che l’uso del bene non può fondare il concorso, richiamando per il reato di ricettazione — che condivide la natura istantanea — il principio secondo cui non risponde del reato chi, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori, pur nella consapevolezza dell’illecita provenienza: non è configurabile un concorso morale a posteriori per adesione psicologica a un fatto criminoso già consumato (Sez. V n. 42911 del 2014, Sez. II n. 51424 del 2013, Sez. II n. 23395 del 2011).

In secondo luogo, la Corte rileva che i giudici catanesi hanno radicato la responsabilità non già sull’accertamento di un concorso materiale, ma su una circostanza sopravvenuta al completamento delle operazioni, per di più limitandosi ad affermare che le alterazioni erano “conoscibili”. Così argomentando, la sentenza ha evocato un coefficiente psicologico di stampo colposo anziché doloso, insufficiente per la riferibilità del delitto all’imputato.

La pronuncia precisa infine che la successiva ricezione della cosa — che può provenire anche da un’attività di riciclaggio — può integrare una nuova ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico doloso e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità (Sez. II n. 15681 del 2016). La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania, che dovrà verificare la percorribilità del concorso, materiale o morale, nel riciclaggio e l’eventuale responsabilità per il diverso delitto di ricettazione. Assorbito il secondo motivo, la Corte rileva comunque che il furto sarebbe avvenuto con violenza sulla cosa, con applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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