Assoluzione del concorrente e intangibilità del giudicato penale (Cass. pen. Sez. 7 n. 1231 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità dei motivi, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ricorre quando le censure non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. In materia di revisione, il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento all’oggettiva incompatibilità dei fatti stabiliti a fondamento delle diverse pronunce (Cass., Sez. 1, n. 8419 del 2016, Rv. 269757). Tale inconciliabilità non può essere desunta dalla mera constatazione dell’intervenuta assoluzione, in un diverso procedimento penale, di uno dei concorrenti nel reato per il quale il ricorrente è stato invece condannato.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva quale mandante di un omicidio, proponeva istanza di revisione della sentenza di condanna. La Corte di appello dichiarava l’istanza inammissibile. Avverso tale ordinanza l’interessato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La difesa del ricorrente sosteneva che l’assoluzione di uno dei concorrenti nel medesimo reato, intervenuta in un diverso procedimento, avrebbe minato la piattaforma probatoria posta a fondamento della condanna. A ciò aggiungeva il mancato esame di nuove dichiarazioni che, a suo dire, avrebbero colliso con la ricostruzione dei precedenti giudici, nonché l’erronea sovrapposizione, da parte della Corte territoriale, tra la delibazione sull’ammissibilità dell’istanza e la questione di merito.
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso generico, in quanto privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale aveva logicamente spiegato che l’accertamento relativo alla posizione del concorrente assolto atteneva alla fase esecutiva del delitto e non contrastava con gli accertamenti circa la posizione dei mandanti.
La S.C. ha inoltre precisato che la Corte territoriale non aveva sovrapposto i piani, avendo correttamente delibato l’ammissibilità dell’istanza di revisione. Il vizio dedotto, incentrato sull’assoluzione di un concorrente, non integrava gli estremi della inconciliabilità tra giudicati, nozione che, per costante insegnamento di legittimità, va riferita all’oggettiva incompatibilità dei fatti accertati nelle diverse pronunce e non può essere desunta dalla mera esistenza di un esito assolutorio in un procedimento parallelo.
In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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