Convalida del trattenimento dello straniero e nullità per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. I n. 124 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale legittima solo in presenza delle condizioni di legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. In ragione del rango costituzionale del diritto inciso e della riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e il controllo giurisdizionale opera negli stessi limiti, non potendo autorizzare proroghe non ancorate a condizioni legislativamente imposte. La motivazione del provvedimento di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Il decreto di convalida immotivato, adottato con formula stereotipata e senza esame delle allegazioni del ricorrente, è nullo, trattandosi di procedimento contenzioso su diritti soggettivi. La caducazione della convalida originaria travolge la proroga, che resta priva di base giuridica.
Il Fatto
Il cittadino straniero, già detenuto e rilasciato con permesso di soggiorno scaduto, riceveva all’atto della scarcerazione il decreto di espulsione e il contestuale decreto di trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri. Il Giudice di pace convalidava il trattenimento con un provvedimento di formula stereotipata; un secondo decreto ne disponeva poi la proroga, giustificata dalla richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del paese di origine.
Avverso la proroga lo straniero proponeva ricorso per cassazione, accolto con ordinanza che cassava con rinvio per motivazione al di sotto del minimo costituzionale. Nel giudizio di rinvio, il ricorrente presentava istanza di correzione dell’errore materiale, deducendo che nel procedimento di legittimità era stato inserito anche il ricorso avverso il primo decreto di convalida. La Corte riqualificava l’istanza come domanda di decisione del ricorso involontariamente pretermesso e disponeva il rinvio a nuovo ruolo, con attribuzione di un nuovo numero di registro generale. Nelle more veniva impugnata anche la sentenza resa in sede di riassunzione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i procedimenti per connessione, la Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione, non ricorrendo alcun errore materiale ma un’omissione di pronuncia, già riqualificata con l’ordinanza interlocutoria.
Nel merito, i motivi del ricorso contro il decreto di convalida sono fondati. Il trattenimento costituisce misura privativa della libertà personale, realizzabile solo alle condizioni di legge e con tempi rigidamente predeterminati. Da ciò discende l’assenza di discrezionalità amministrativa e la necessità che il controllo giurisdizionale verifichi la specificità e la congruenza dei motivi rispetto alla finalità del rimpatrio.
La Corte richiama la regola dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone la convalida «con decreto motivato», e i propri precedenti in tema di motivazione (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019; Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054/2014; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. Sez. U. n. 17619/2017; Cass. n. 16611/2018). Il provvedimento impugnato è composto dalla sola formula «Il Giudice di Pace convalida» e da una nota in parte prestampata, che si limita a richiamare i requisiti di legge, senza esaminare le allegazioni del ricorrente su ragioni di inespellibilità e rischio in caso di rientro. La motivazione è perciò al di sotto del minimo costituzionale.
Ne deriva la nullità, coerentemente con quanto affermato in tema di opposizione all’espulsione (Cass. n. 28158/2017; Cass. n. 18108/2010), poiché il decreto del giudice di pace, pur adottato all’esito di procedimento camerale, è nullo ove privo dell’esposizione dei motivi in diritto. Il ricorso è accolto e il decreto cassato senza rinvio, essendo scaduto il termine entro il quale avrebbe dovuto provvedersi alla convalida.
Tale statuizione travolge anche la sentenza resa in riassunzione, concernente la proroga: venuta meno la convalida del primo trattenimento, la proroga non può ritenersi validamente adottata. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione di antistatarietà non vale come rinuncia implicita al beneficio (Cass. Sez. U. n. 8561/2021); in caso di soccombenza di un’amministrazione statale non vi è luogo a regolazione, e il compenso va liquidato dal Giudice di pace di Torino ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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