Trattenimento CPR, sindacato pieno del giudice su tutti i presupposti di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 383 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel contraddittorio, e rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall’interessato. Il principale onere probatorio grava sull’amministrazione, in ordine alla legittimità della misura restrittiva, tenuto conto della documentazione minima ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 e di quanto appaia necessario in relazione al caso concreto, ove si evidenzi una concatenazione a ritroso tra provvedimenti originati da un titolo comune.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, già disposto con decreto del Questore di Milano e convalidato con decreto del Giudice di pace di Torino. La proroga è stata motivata richiamando integralmente le ragioni della Questura e il verbale di udienza. Il trattenimento era stato disposto in relazione al secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura, conseguente all’inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso con il primo decreto di espulsione.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata produzione della documentazione relativa al primo procedimento di espulsione e all’ordine di allontanamento, presupposti del secondo decreto. Deduce la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 15, parr. 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE. Il ricorso perviene all’adunanza camerale dopo rinvio a nuovo ruolo disposto con ordinanza interlocutoria per approfondire le tematiche connesse.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del trattenimento quale misura di privazione della libertà personale, assistita dalla riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost. Ne deriva che il controllo giurisdizionale deve estendersi al vaglio di specificità e congruenza dei motivi addotti rispetto alla finalità del rimpatrio, secondo un indirizzo già consolidato.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice di pace ex art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998; la comunicazione del provvedimento di trattenimento unitamente a quello di espulsione o respingimento ex art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999; il giudizio di convalida ex art. 14, comma 4, e i limiti temporali della proroga ex art. 14, comma 5. Tali atti costituiscono la documentazione indispensabile per il giudizio.
Il passaggio centrale è l’adesione alla giurisprudenza eurounitaria. La Corte richiama la sentenza della CGUE, grande sezione, 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, secondo cui il controllo di legittimità deve condurre il giudice a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto non dedotto dall’interessato. Il giudice dispone di tre fonti di conoscenza: quanto prodotto dall’amministrazione, quanto dedotto dall’interessato e quanto egli stesso ritenga necessario ricercare.
Ne consegue che il sindacato deve formarsi in modo completo ed esaustivo, compatibilmente con i tempi ridotti della procedura. L’illegittimità può annidarsi non solo nell’atto immediatamente presupposto, ma anche in un elemento più remoto, capace di incidere significativamente sul risultato finale. Il Collegio prende così le distanze dall’indirizzo che circoscrive l’acquisizione ai soli documenti immediatamente fondanti la proroga, non ravvisandosi alcun arretramento circa l’estensione del sindacato alla manifesta illegittimità dei provvedimenti presupposti.
Nel caso concreto, il Giudice di pace ha ritenuto che la mancata impugnazione del primo decreto di espulsione lo esonerasse da ogni apprezzamento sulla concatenazione tra i provvedimenti. La Corte rileva che la valutazione incidentale del decreto di espulsione non è preclusa dalla mancata impugnazione diretta, poiché la legittimità dell’atto risalente non può dedursi implicitamente dal suo mancato esperimento. Il provvedimento impugnato è quindi viziato anche per mera apparenza della motivazione, non avendo preso posizione sui punti sottoposti. Il ricorso è accolto e il provvedimento cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo decorso il termine perentorio.
Nota della Redazione
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