Misure alternative al trattenimento: il difensore d’ufficio va nominato in tempo utile per la difesa (Cass. civ. Sez. I n. 18766 del 09.06.2026)

Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO › 3.3 Esecuzione dell’espulsione › 3.3.3 Misure alternative al trattenimento.

Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18766/2026, ud. 26/05/2026, dep. 09/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti

Parole chiave: [misure alternative al trattenimento – nomina del difensore d’ufficio in tempo utile per l’esercizio del diritto di difesa – valutazione proporzionale rispetto al termine di 48 ore per la convalida]

Il caso e la decisione, nel testo della rassegna

In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell’art. 14 comma 1 bis del D.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 del D.P.R. 394/1999, il giudice di pace competente per la convalida, ricevuti gli atti, deve nominare un difensore d’ufficio se l’interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile, in proporzione al termine di 48 ore previsto per la convalida, per l’esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti.

Nel caso in esame, la Corte si è anche pronunciata sulla questione posta dal ricorrente il quale chiedeva l’affermazione del principio secondo cui, ove il questore abbia disposto una delle misure di cui all’art. 14, comma 1-bis del TUI, il giudice di pace competente per la convalida non può provvedere nel merito prima che sia decorso il termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all’interessato e, qualora non risulti dagli atti trasmessi che lo stesso abbia nominato un difensore di fiducia, deve provvedere alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 394/1999.

Sul punto, la Corte ha ritenuto che “la proposta di dilatare al massimo la fase tra la notifica e la trasmissione del provvedimento al giudice competente o quella che intercorre tra la notifica e la convalida è tesi non solo contraria alla lettera della legge, ma anche inadeguata rispetto alla finalità di garantire l'esercizio del diritto di difesa. Contraria alla lettera della legge, perché la norma dispone che «il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace» e che «il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore».

I termini sono quindi chiaramente previsti come termini perentori e non dilatori.

Inadeguata, perché l’attesa passiva dello scadere del termine non comporterebbe beneficio concreto per il sottoposto alla misura ove non venisse effettivamente garantita la rimozione di quegli ostacoli che possono impedire l’accesso alla difesa. Si consideri che per il cittadino straniero irregolare sul territorio la questione dell'accesso alla difesa non è soltanto una questione di tempo, quanto di comprensione del provvedimento, di contatti con un legale e di risorse economiche per retribuirlo. Una volta contattato il legale, soccorre la professionalità dell’avvocato, che ha le competenze necessarie anche per affrontare un processo che si deve concludere in tempi brevi. […]

Si può convenire con il Procuratore generale che in questo caso occorre, piuttosto che attendere l’intero arco del (primo) termine di 48 ore, ovvero convalidare la misura in limine, assicurarsi in concreto che il diritto alla difesa sia stato reso possibile e cioè verificare, prima di convalidare il provvedimento, che il soggetto abbia avuto la possibilità di difendersi, verificando se la tempistica osservata dal giudice di pace abbia reso realmente impossibile o difficile, al di là degli ordinari canoni di ragionevolezza, l’esercizio del diritto di difesa. […]

Pertanto, nel momento in cui giunge presso l'ufficio del giudice di pace un provvedimento di adozione di misure alternative al trattenimento, il giudice di pace deve verificare preliminarmente se il soggetto abbia già nominato un difensore di fiducia; in mancanza, dovrà nominare un difensore d'ufficio e assicurarsi, prima di adottare la decisione finale, che sia decorso un lasso di tempo congruo per la difesa in proporzione al termine previsto per la convalida: ciò potrà avvenire ad esempio concedendo un termine a difesa ad horas oppure valutando discrezionalmente la congruità del tempo intercorso tra la nomina e la convalida.

Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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