Licenziamento disciplinare, prova testimoniale e plurime condotte di giusta causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 172 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione della prova testimoniale è denunciabile in cassazione, per vizio di motivazione, solo quando la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, così che la ratio decidendi resti priva di fondamento. Il rifiuto del mezzo di prova che discenda da una valutazione di merito sulla sua rilevanza attiene a scelte discrezionali riservate al giudice del merito e non integra violazione di regola processuale. Nel licenziamento per giusta causa sorretto da più episodi disciplinari, ciascuno di essi, autonomamente considerato, costituisce base idonea a giustificare la sanzione; spetta al lavoratore provare che solo la loro considerazione congiunta sia insufficiente a fondare il recesso.

Il Fatto

La società datrice intimava il licenziamento disciplinare al lavoratore, contestandogli una pluralità di condotte: l’omessa tempestiva comunicazione dell’assenza per malattia e del relativo certificato nei giorni 18, 19 e 20 marzo 2020; l’uso di una certificazione medica falsa; l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro; l’offesa a un collega; la recidiva per due precedenti sanzioni della multa.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda del lavoratore; la Corte d’Appello di Venezia, in riforma, accertava la legittimità del recesso e rigettava la domanda, con condanna alle spese. Il lavoratore ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo la mancata ammissione della prova testimoniale sulla genuinità del certificato, l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione della disciplina collettiva in tema di giustificazione dell’assenza e di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla mancata ammissione di prove, e li dichiara inammissibili. Richiamando un risalente e condiviso orientamento (Cass. n. 11457 del 2007, confermato da Cass. n. 16214 del 2019 e, da ultimo, da Cass. n. 18072 e n. 27610 del 2024), si afferma che la mancata ammissione della prova è censurabile solo se determina l’omissione di motivazione su un punto decisivo, quando la prova non esaminata sia idonea a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie.

Il Collegio distingue la violazione di una regola processuale dalla scelta discrezionale del giudice del merito. Solo nel primo caso è invocabile l’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando si rilevino decadenze o preclusioni insussistenti. Nel secondo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012, la decisione è intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti e resta riservata al giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014.

Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha fondato la decisione sull’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ., ma ha motivato sulla base degli elementi già acquisiti. Il fatto asseritamente omesso non presenta carattere di decisività, poiché il giudice di merito ha ritenuto che ciascuna delle condotte addebitate fosse idonea, singolarmente e unitariamente, a far venir meno il rapporto fiduciario.

Su quest’ultimo punto la Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di più episodi disciplinari, ciascuno costituisce base autonoma della sanzione, con onere probatorio contrario a carico del lavoratore (Cass. n. 18836 del 2017; Cass. n. 26764 del 2019). Il quarto motivo è inammissibile anche per la mancata specificazione della produzione integrale del CCNL (Sezioni Unite n. 25038 del 2013) e perché involge apprezzamenti di merito. L’ultimo motivo, relativo alla recidiva ex art. 2119 cod. civ., è dichiaratamente diretto contro un’argomentazione resa ad abundantiam. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con le conseguenze in tema di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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