Esportatori abituali e false dichiarazioni d’intento onere prova compartecipazione frode IVA (Cass. civ. Sez. V n. 198 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessioni all’esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, la non imponibilità IVA non può essere subordinata alla sola formale dichiarazione d’intento ove questa sia ideologicamente falsa. Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sulla stessa l’onere di provare, anche in via presuntiva e in base a elementi oggettivi specifici, la consapevolezza del cedente che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto nella frode, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice di merito valuta con giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, la gravità, precisione e concordanza degli indizi, comprese le dichiarazioni di terzi e le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria.

Il Fatto

Una società operante nella grande distribuzione riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, emesso all’esito di una verifica fiscale che recuperava a tassazione maggiori IRPEG, IRAP e IVA. I rilievi principali riguardavano l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: la merce, formalmente ceduta a soggetti qualificatisi esportatori abituali dietro presentazione di dichiarazioni d’intento ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non veniva esportata ma immessa nel territorio nazionale.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’imposta e disconoscendo la responsabilità per l’evasione IVA. La CTR della Sicilia accoglieva invece l’appello dell’Agenzia e rigettava quello incidentale della società, ravvisando la piena compartecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a ventidue motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio nelle frodi IVA. Richiamando un orientamento consolidato, afferma che sull’Amministrazione grava la prova della consapevolezza del destinatario della fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti; tale prova può essere presuntiva e fondarsi su elementi oggettivi specifici, tra cui la qualità professionale del contribuente. L’onere può esaurirsi nella dimostrazione che l’interposto è una mera cartiera, priva di dotazione personale e strumentale adeguata.

Una volta assolta tale prova, si sposta sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia di avere adottato tutte le ragionevoli misure in proprio potere. Le sole lettere d’intento non sono sufficienti quando il cedente disponga di elementi tali da sospettare irregolarità. Il Collegio richiama la giurisprudenza eurounitaria, secondo cui il fornitore in buona fede che ha adottato le misure ragionevoli non può essere obbligato ad assolvere l’IVA quando le prove si rivelino false.

Nel caso concreto, la CTR ha applicato correttamente tali principi, fondando la decisione su molteplici indizi: la documentazione extracontabile, le dichiarazioni di terzi, il dissesto dei formali destinatari e i mezzi di trasporto riconducibili ai promotori della frode. Il processo valutativo è coerente con le regole delle prove presuntive e non è sindacabile in sede di legittimità. La Corte rigetta pertanto i primi motivi, rilevando che la ricorrente mira in realtà a una rivalutazione del merito.

Passando ai motivi sulla motivazione apparente, la Corte distingue. Quanto alla motivazione per relationem dell’atto impositivo e ai rilievi del CTU, la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale. È invece fondato il motivo sulla residua ripresa relativa alla sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti di servizi: la CTR non ha indicato la ratio decidendi. Parimenti fondato è il motivo sulla mancata pronuncia in ordine alle cessioni all’esportazione con documenti privi dei requisiti, nonché quello sull’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.

La Corte accoglie quindi il diciottesimo, diciannovesimo e ventunesimo motivo, assorbiti il ventesimo e il ventiduesimo, rigetta gli altri e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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