Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova della buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6479 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza della sostanziale inesistenza del contraente. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, essendo sufficiente la prova della conoscibilità dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede, ovvero di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Sono privi di rilievo la regolarità formale delle scritture, la congruità dei prezzi e l’assenza di un dimostrato vantaggio, essendo elementi compatibili con la frode o neutri ai fini della prova della buona fede.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2009, recuperava a tassazione una maggiore IVA relativa all’acquisto di telefoni cellulari, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti perché le fatture erano state emesse da società coinvolte in una frode carosello.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava l’atto, ritenendo provata l’effettività delle operazioni e la buona fede della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la pronuncia. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rigettata l’eccezione di inammissibilità, ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere probatorio dell’Amministrazione si incentra su due circostanze di valenza costitutiva: che il soggetto formale non sia quello reale e che il cessionario sapesse o dovesse sapere che la cessione si inseriva in un’evasione IVA. Tale consapevolezza può essere dimostrata anche tramite presunzioni semplici, purché basate su elementi obiettivi e specifici, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza esigibile da un operatore accorto.
La Corte ha precisato che la sussistenza di indizi di anomalia, come l’acquisto a prezzi inferiori a quelli di mercato, la limitatezza del ricarico o l’operare attraverso soggetti privi di struttura, deve indurre l’operatore ad assumere informazioni sulla reale esistenza del fornitore. Raggiunta tale prova, l’onere si inverte: il contribuente deve dimostrare la propria buona fede, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o la congruità dei prezzi, elementi questi considerati neutri o non concludenti.
Nella vicenda, la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la consapevolezza della frode valorizzando elementi documentali privi di rilievo e il silenzio dell’Ufficio su alcuni argomenti difensivi, senza considerare gli elementi sintomatici allegati dall’Amministrazione, quali l’assenza di dipendenti e mezzi delle società fornitrici, l’assenza di documentazione contrattuale e di trasporto, i pagamenti in contanti e le note di credito prive di causale.
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, ritenendo viziato il procedimento logico-valutativo seguito dai giudici di merito in punto di ripartizione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. e di governo delle prove presuntive ex artt. 2727 e 2729 c.c.
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Nota della Redazione
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