L’accatastamento in categoria E non esclude la strumentalità dei beni consortili ai fini IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 10472 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI/IMU, la nozione di strumentalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504/1992 rispetto agli impianti consortili è circostanza sufficiente per ritenere i beni assoggettabili all’imposta, non rilevando in senso escludente l’avvenuto accatastamento e la natura dei beni. Le aree urbane il cui classamento catastale esclude l’attribuzione di una rendita, in quanto prive di edificazione tecnica ma alterate dallo stato naturale per effetto di opere ascrivibili all’intervento antropico, non sono equiparabili ai fabbricati né ai terreni agricoli, ma costituiscono aree fabbricabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, con la conseguenza che l’imposta va liquidata sul valore venale in comune commercio, tenendo conto anche del costo storico iscritto in bilancio come parametro complementare e non vincolante.

Il Fatto

Il Comune notificava al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale diversi avvisi di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento ICI/IMU relativamente agli anni dal 2010 al 2015, concernenti impianti e opere infrastrutturali trasferiti al Consorzio ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge n. 266/1997. Il Consorzio contestava la qualificazione dei beni come imponibili e la determinazione della base imponibile.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando l’imposta secondo le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio che applicava un coefficiente riduttivo al valore delle opere, assumendo come riferimento il valore di esproprio dell’area. La Commissione Tributaria Regionale respingeva sia l’appello principale del Comune sia quello incidentale del Consorzio. Avverso tale sentenza entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale del Consorzio, che censurava la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado e la violazione degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che gli impianti a servizio dell’agglomerato, accatastati in categoria “E”, e le strade pubbliche, i parcheggi e le aree a verde, non accatastati, non fossero assoggettabili a ICI/IMU, difettando il presupposto impositivo.

I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure inammissibili e comunque infondate. La motivazione della sentenza impugnata non era né assente né apparente, superando il c.d. minimo costituzionale. Nel merito, è stata ribadita la giurisprudenza secondo cui per l’assoggettabilità all’ICI/IMU delle infrastrutture occorre verificare se queste siano state realizzate e utilizzabili esclusivamente dagli assegnatari dei singoli lotti, ovvero realizzate dai consorzi tra enti territoriali. Il Consorzio, ente pubblico economico, è tenuto al pagamento dell’imposta per i beni di sua proprietà, non configurandosi l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, che richiede l’uso esclusivo per fini istituzionali, incompatibile con l’esercizio di attività di diritto privato.

Quanto alle unità accatastate in categoria “E”, la Corte ha chiarito che la circostanza non le esclude dalla base imponibile, ricorrendo per le altre la nozione legale di strumentalità rispetto all’attività consortile. La Corte ha inoltre confermato la legittimazione passiva all’imposta, derivante dal trasferimento delle funzioni amministrative e dei beni disposto dall’art. 10, comma 5, legge n. 266/1997 e dal D.M. Industria 2 luglio 1999.

In relazione al ricorso principale del Comune, la Corte ha accolto i motivi concernenti il criterio di determinazione della base imponibile. Valorizzando il principio espresso dalla recente pronuncia Cass. Sez. 5, 03/10/2025, n. 26673, ha stabilito che le aree con opere infrastrutturali, non iscrivibili in catasto come fabbricati per carenza di edificazione tecnica né qualificabili come terreni agricoli, devono considerarsi aree fabbricabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. L’imposta va quindi liquidata sul valore venale in comune commercio, non sul costo di esproprio o sul mero valore agricolo. Il costo storico iscritto in bilancio non ha vincolatività legale, ma opera quale elemento di supporto e complementare nel concorso con ogni altro parametro estimativo.

La Corte ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per la rivalutazione della base imponibile alla luce dei principi enunciati, e ha respinto il ricorso incidentale.

Nota della Redazione

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