Impugnazione estratto di ruolo e giudicato interno sull’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 292 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024, e la diversa configurazione dell’interesse ad agire per effetto della norma sopravvenuta non possono incidere sul giudicato già formatosi. Il limite opera quando il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall’Amministrazione. Un ricorso non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, dopo avere prodotto effetti irrevocabili per l’Amministrazione resistente.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’estratto di ruolo relativo a numerose cartelle di pagamento, eccependo decadenza, prescrizione quinquennale e illegittimità per mancata o irregolare notifica. L’agente della riscossione eccepiva l’inammissibilità del ricorso, non essendo autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo, e contestava i vizi di notifica.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando alcune cartelle e respingendolo nel resto. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello del contribuente. L’Amministrazione non proponeva a sua volta appello sull’ammissibilità. La controversia giunge in Cassazione con cinque motivi del contribuente e controricorso dell’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo, muovendo dal principio secondo cui l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incontra il limite dell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. La norma sopravvenuta non può superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la decisione nel merito non comporta giudicato implicito sulla questione pregiudiziale, salvo che questa non possa ritenersi implicitamente decisa dal giudice di merito quando abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. Nel caso concreto l’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità davanti al giudice di primo grado, che aveva ritenuto il ricorso ammissibile e parzialmente fondato. Non essendo stato proposto appello sul punto, si è formato il giudicato implicito sull’ammissibilità.

La Corte formula il principio di diritto: l’inammissibilità della tutela anticipata ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 non incide sul giudicato formatosi quando il giudice di merito accolga parzialmente il ricorso con decisione non impugnata dall’Amministrazione. Non è ipotizzabile che un ricorso, a prescindere dall’oggetto, sia dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, dopo avere prodotto effetti irrevocabili.

Passando ai motivi del contribuente, la Corte li rigetta. Sul disconoscimento delle copie dei referti di notifica, il “diniego di originale” richiede la querela di falso, non proposta; il disconoscimento di conformità attiene al contenuto e consente l’accertamento della conformità all’originale anche tramite presunzioni. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, si configura un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto. Sulle notifiche, la Corte esclude l’irreperibilità relativa, trattandosi di consegna a persona diversa dal destinatario, e precisa che l’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 esige solo la spedizione di una lettera raccomandata, non con avviso di ricevimento. Gli ultimi due motivi sono inammissibili, per riproposizione di censure di merito e per difetto di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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