L’accertamento sull’assolvimento dell’IVA nel reverse charge è vincolato al decisum della Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15533 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di cassazione con rinvio per violazione di legge, producendo effetti analoghi a quelli del giudicato, vincola il giudice del rinvio e la stessa Corte di cassazione nell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio, senza che possano essere rimessi in discussione l’interpretazione delle norme e i fatti che ne costituiscono il presupposto. Ove l’IVA all’importazione sia stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile mediante autofatturazione e annotazione nei registri, la mancata immissione fisica delle merci nel deposito IVA integra una violazione di carattere formale, sanzionabile solo con una sanzione proporzionata e non con una nuova riscossione dell’imposta. La verifica del giudice del rinvio, ai fini sanzionatori, è limitata al momento dell’annotazione delle autofatture nei registri e non si estende alla liquidazione ed all’effettivo versamento dell’IVA.
Il Fatto
La società, già Saima Avandero S.p.A. e poi DSV S.p.A., aveva impugnato un invito al pagamento notificatole quale coobbligata solidale, derivante, secondo l’ufficio, dall’omessa introduzione fisica di merce extracomunitaria nei depositi fiscali IVA gestiti dalla società nell’interesse della propria cliente. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso, ritenendo non avvenuta la materiale introduzione della merce nel deposito IVA; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato la decisione.
Con la sentenza n. 16982/2016, questa Corte, richiamando i principi della Corte di Giustizia UE nella causa C-272/13 Equoland, aveva accolto il terzo motivo di ricorso e cassato la sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito valutasse la proporzionalità della sanzione e la rilevanza del pagamento effettuato con le forme dell’autofatturazione. Nel giudizio di rinvio, la CTR, accertato l’assolvimento dell’IVA con il metodo dell’inversione contabile per tutte le operazioni, dichiarava non dovuta la pretesa IVA e confermava le sanzioni. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per difetto di interesse ad impugnare, non contenendo la sentenza impugnata alcuna statuizione modificativa delle sanzioni, che erano state irrogate con un diverso atto oggetto di altro giudizio divenuto definitivo.
I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ricordato che la sentenza di cassazione con rinvio per violazione di legge produce effetti analoghi al giudicato, non essendo consentito al giudice del rinvio né alla stessa Cassazione rimettere in discussione l’interpretazione delle norme e i fatti che ne costituiscono il presupposto. Nel caso di specie, la sentenza n. 16982/2016 aveva già dato per scontato che l’assolvimento dell’IVA fosse avvenuto con le modalità dell’inversione contabile, con l’espressa affermazione “ove l’imposta sia stata assolta, come inequivocamente qui, con il mezzo dell’inversione contabile”; pertanto nessun ulteriore accertamento era necessario sul punto.
Il rinvio alla CTR era dovuto esclusivamente all’esigenza di determinare le sanzioni per il ritardo nell’assolvimento dell’IVA, da riferire sempre all’annotazione delle autofatture nei registri. La Corte ha precisato che, anche volendo ritenere il rinvio esteso alla verifica dell’assolvimento, la CTR aveva svolto tale accertamento con riguardo agli adempimenti propri dell’inversione contabile, conformemente ai principi espressi nella sentenza di cassazione, che non conteneva alcun riferimento alla liquidazione ed all’effettivo versamento dell’IVA. L’eventuale accertamento attraverso le risultanze dei PVC, anziché l’esame diretto della documentazione contabile, costituisce una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese processuali in favore della società.
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Nota della Redazione
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