IRAP al professionista socio della società committente (Cass. civ. Sez. V n. 293 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto impositivo di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997 non è integrato dal professionista che, pur avvalendosi di una struttura organizzativa altrui per lo svolgimento della propria attività, non ne sia titolare né responsabile. Ai fini dell’assoggettamento occorre non solo l’utilizzo dell’autonoma organizzazione, ma anche che questa faccia capo al lavoratore sotto il profilo gestionale, e non solo operativo. È irrilevante, a tal fine, la qualità di socio o di collaboratore esclusivo della società committente, poiché la titolarità dell’organizzazione rimane in capo a un soggetto giuridico distinto. Il valore dei compensi e dei costi, e il loro rapporto percentuale, non sono elementi idonei a desumere il presupposto impositivo.
Il Fatto
Il contribuente, consulente aziendale e socio di una società di advisory, presentava istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2016 e 2017, sostenendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativa idonea a creare valore aggiunto. Formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso e lo condannava alle spese.
La decisione era parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che rideterminava in misura minore le spese processuali ma confermava l’assoggettamento, rilevando che il professionista non aveva assolto l’onere probatorio e che risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzata non estranea al medesimo. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Investita del secondo motivo, la Corte ne verifica la fondatezza e l’attitudine assorbente rispetto agli altri, applicando il principio della ragione più liquida. Il quesito è se il professionista inserito stabilmente in un’organizzazione riferibile a un terzo possa essere considerato soggetto passivo d’imposta per il solo fatto di avvalersene nello svolgimento della propria attività.
La Corte muove dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che ricondurrebbe il presupposto all’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. Dalla costante giurisprudenza di legittimità si desume che l’imposta colpisce una capacità produttiva impersonale, aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, vale a dire il quid pluris realizzabile grazie a un insieme di fattori suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale.
Il passaggio decisivo è la richiamata Cass. Sez. Un. n. 9451/2016, che ha definito il requisito dell’attività autonomamente organizzata: il contribuente deve essere responsabile dell’organizzazione, senza risultare inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e deve impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. Ne deriva che, per l’assoggettamento, non basta servirsi di un’autonoma organizzazione, occorrendo invece che il lavoratore ne sia titolare e responsabile.
Con riguardo al professionista che presti attività a favore di un terzo già dotato di una propria struttura, la Corte ribadisce che l’organizzazione deve far capo al lavoratore non solo sotto il profilo operativo, ma anche sotto quello gestionale, richiamando Cass. n. 4080/2017 e Cass. n. 27032/2016. Tale principio è costantemente applicato ai professionisti che svolgono la propria attività per società di revisione e consulenza, escludendo l’integrazione del presupposto impositivo.
Nel caso concreto è incontroverso che il ricorrente, pur lavoratore autonomo, fosse inserito in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico. Non sostenendo i costi per collaboratori e dipendenti, egli non poteva assumere decisioni di gestione del personale. È altresì irrilevante la titolarità di una quota di capitale, poiché responsabilità e titolarità dell’organizzazione rimanevano in capo a un diverso soggetto. La Corte cassa quindi la sentenza e, decidendo nel merito, annulla il diniego di rimborso; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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