Il controllo automatizzato e la questione delle comunicazioni di irregolarità (Cass. civ. Sez. 5 n. 8964 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dai termini previsti per la dichiarazione integrativa. Il termine di decadenza per l’attribuzione del credito d’imposta per incrementi occupazionali non coincide con il termine per la sua indicazione in dichiarazione, non essendo quest’ultima prevista a pena di decadenza. La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. L’omessa comunicazione di irregolarità non determina la non debenza o la riduzione delle sanzioni, che è prevista solo nell’ipotesi in cui dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello dichiarato.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omessi versamenti Irpef, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2007. Questi contestava, in particolare, il disconoscimento di un credito d’imposta per nuove assunzioni, non correttamente esposto in dichiarazione e successivamente integrato, nonché l’omesso versamento Iva, del quale asseriva di aver già provveduto al pagamento.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, statuendo che la dichiarazione dei redditi è correggibile in sede contenziosa per opporsi a una maggiore pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i motivi di ricorso, soffermandosi dapprima sulla questione delle dichiarazioni integrative. Richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13378/2016, secondo cui il contribuente, in sede contenziosa, può opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2 d.P.R. n. 322/1998. Tale possibilità non integra una dichiarazione integrativa né una richiesta di rimborso, ma costituisce esercizio del diritto di difesa avverso la pretesa impositiva.

Quanto al credito d’imposta per incrementi occupazionali, la Corte ritiene infondata la tesi dell’Agenzia secondo cui la fruizione del beneficio sarebbe preclusa oltre i termini fissati dall’art. 63, comma 2, legge n. 289/2002. Tale disposizione, nel rinnovare il regime di cui all’art. 7 legge n. 388/2000, stabilisce l’arco temporale per usufruire dell’incentivo ma non introduce un termine di decadenza entro cui il datore di lavoro deve evidenziare il credito in dichiarazione.

I motivi concernenti l’avviso di recupero e la motivazione apparente sono dichiarati inammissibili. Sul primo, la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e la censura relativa a una di esse non può condurre alla cassazione. Sul secondo, la CTR ha chiaramente motivato in ordine alla prova documentale del pagamento dell’Iva, sicché la doglianza dell’Agenzia si risolve in una mera contestazione della valutazione delle prove.

Risulta invece fondato il quinto motivo. La Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 17758/2016, afferma che il controllo automatizzato ex art. 36-bis è legittimo quando ha carattere cartolare e non implica valutazioni, come nel caso di disconoscimento di crediti d’imposta sulla base di dati formali. Ne consegue che l’omessa comunicazione di irregolarità non può determinare la riduzione delle sanzioni, prevista solo quando dal controllo emerga un esito diverso rispetto alla dichiarazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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