Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 411 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, solo apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. giustifica l’applicazione delle sanzioni processuali del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.

Il Fatto

La Corte di giustizia di secondo grado del Lazio aveva rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittima la pretesa dell’Agenzia delle entrate relativa alla locazione di un immobile. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2704 cod. civ., degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia resisteva con controricorso chiedendo il rigetto.

Formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il contribuente chiedeva la decisione e depositava memoria di discussione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. Il Collegio osserva che con l’unico motivo si richiede alla Corte di legittimità una riconsiderazione degli accertamenti di fatto, non consentita. Il principio è richiamato attraverso il precedente delle Sezioni 6-3, ordinanza n. 8758 del 04.04.2017: la deduzione apparente di una violazione di legge non può mascherare la richiesta di un nuovo esame del merito.

I giudici di merito avevano accertato in fatto che non sussisteva la prova della riduzione del canone per l’anno 2014. La scrittura privata non risultava di data certa, per assenza della registrazione, seppure non obbligatoria. La sentenza richiamata non comprovava con certezza la data della scrittura, poiché la riduzione del canone, per giunta di diversa entità economica, era individuata nella data di notifica della citazione, non valevole per il 2014.

Si tratta di una evidente valutazione delle prove, questione di merito insindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama in proposito il precedente della Sez. II, ordinanza n. 21187 del 08.08.2019, secondo cui sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta delle risultanze idonee a formare il convincimento.

Segue la condanna alle spese processuali. Poiché la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., con il richiamo delle Sezioni Unite n. 10955 del 23.04.2024. Sono liquidati importi in favore della controparte e della Cassa per le ammende, determinati tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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