Assegnazione ai soci simmetrica al conferimento per l’imposta di registro (Cass. civ. Sez. 5 n. 14913 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti di società, la tassazione dell’atto di assegnazione ai soci di beni immobili è simmetrica a quella del conferimento dei medesimi beni alla società. Il rinvio operato dall’art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, della Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986 alle aliquote di cui alla lettera a) della stessa disposizione comporta che, per gli immobili destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, ultimati nel quinquennio precedente, si applichi l’aliquota agevolata del 4%, sia in caso di conferimento che di assegnazione ai soci. La diversità strutturale tra atto di conferimento e atto di assegnazione non determina un diverso trattamento fiscale, dovendo il regime impositivo essere individuato esclusivamente in ragione della natura e della destinazione del bene.
Il Fatto
La società, ormai cancellata dal registro delle imprese, aveva assegnato ai propri soci la proprietà indivisa di due immobili di tipo catastale C/1, del valore complessivo di € 816.000,00, mediante atto di ricognizione del 13.04.2015. L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro con l’aliquota ordinaria del 9%, ritenendo applicabile la previsione di cui all’art. 1, Tariffa parte prima, d.P.R. n. 131/1986, per il tramite del combinato disposto di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e d) della medesima Tariffa.
Il contribuente aveva invece rivendicato l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%, prevista per il conferimento di fabbricati strumentali all’esercizio di attività commerciale. Sia la Commissione tributaria provinciale, sia la Commissione tributaria regionale del Lazio avevano rigettato le ragioni del contribuente, sul presupposto che l’aliquota agevolata operasse esclusivamente per i conferimenti in società e non per le assegnazioni ai soci. Avverso la sentenza di secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, della Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo l’insussistenza di una differenza di aliquota, per i beni immobili adibiti ad attività commerciali, tra l’ipotesi di apporto dei soci alla società e quella di assegnazione dei beni ai soci.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. L’art. 4, comma 1, lett. d), della Tariffa, parte prima, dispone che per gli atti di società aventi ad oggetto l’assegnazione ai soci, non soggetti ad IVA, si applicano le stesse aliquote di cui alla lettera a). Tale richiamo determina l’applicabilità della previsione di cui al n. 2, che concerne il conferimento di fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali, per i quali è prevista l’aliquota del 4%, a condizione che il bene sia stato ultimato nei cinque anni dal conferimento e presenti i requisiti di destinazione.
La Corte ha censurato il percorso argomentativo del giudice di merito, che aveva fondato la decisione su una pretesa diversità tra l’atto di conferimento in società e l’atto di assegnazione ai soci. Tale diversità, secondo la Suprema Corte, fiscalmente non sussiste: la tassazione è esattamente la medesima e dipende esclusivamente dalla natura dell’atto e dalle caratteristiche del bene. La Commissione regionale non si era fatta carico di verificare la natura e la destinazione dell’immobile, da cui dipende il regime impositivo applicabile.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto necessario demandare al giudice di rinvio l’accertamento, che costituisce prerogativa del giudice di merito, circa l’allegazione e la prova della natura e della destinazione commerciale del bene, secondo i presupposti richiesti dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, della Tariffa.
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Nota della Redazione
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