Spese di lite liquidate sotto i minimi tariffari: ricorso fondato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 520 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite che non rispetti i minimi tariffari previsti per il grado di giudizio è illegittima e deve essere cassata, non potendosi derogare ai valori minimi in assenza di ragioni che ne giustifichino la riduzione. Il sindacato di legittimità investe la conformità della liquidazione ai parametri, sicché il ricorso che denunci la violazione dei minimi è fondato. Quando lo scarto tra le spese dovute e quelle liquidate nel grado pregresso sia di non rilevante entità, le spese del giudizio di legittimità vanno compensate.

Il Fatto

In un giudizio di opposizione a ruolo esattoriale e a cartelle esattoriali per il pagamento di contributi e premi, il contribuente aveva ottenuto dal tribunale l’accoglimento dell’opposizione, con compensazione delle spese. La parte privata ha proposto appello sul solo capo relativo alle spese, notificandolo all’INAIL e all’agente della riscossione, ma non all’INPS.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello verso l’INPS, per la mancata notificazione, e ha condannato l’INAIL al pagamento delle spese del primo grado e dell’appello, liquidate in misura inferiore ai minimi. Il contribuente ricorre in cassazione deducendo la violazione dei minimi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della corretta liquidazione delle spese di lite, verificando se il giudice di merito abbia rispettato i valori minimi tariffari per ciascun grado di giudizio. Il ricorso viene ritenuto fondato, perché la liquidazione operata dalla Corte d’appello è risultata inferiore ai minimi previsti.

Il Collegio indica analiticamente i valori che avrebbero dovuto essere applicati: euro 354,00 per il giudizio davanti al tribunale e euro 337,00 per l’appello. La Corte precisa che tali importi vanno riconosciuti senza riduzione, in considerazione della natura e del valore della controversia. Il parametro della natura e del valore assume quindi rilievo decisivo nel giustificare l’integrale riconoscimento dei minimi.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nel capo relativo alle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, con liquidazione dei medesimi importi per ciascun grado, oltre accessori di legge, con distrazione.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte le compensa, richiamando il precedente Cass. sez. 6-L, n. 5109/16. Il criterio adottato è quello della non rilevante entità dello scarto tra le spese dovute e quelle liquidate nel grado pregresso, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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