La decadenza per il ricalcolo della pensione non estingue il diritto ma opera solo sui ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17469 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 d.l. n. 98/2011, anche quando trova applicazione alle prestazioni liquidate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, non produce l’effetto di estinguere il diritto del pensionato alla riliquidazione della prestazione già liquidata. Essa limita i propri effetti ai soli ratei di pensione maturati prima del triennio antecedente la domanda giudiziale, con esclusione di ogni effetto ablativo sulle differenze maturate nel triennio successivo. Tale interpretazione realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione, costituzionalmente protetto dagli artt. 36 e 38 Cost., e l’esigenza di certezza assicurata dalla decadenza, che sanziona comunque il pensionato con la perdita dei ratei ultratriennali. È pertanto erronea la sentenza di merito che, accogliendo integralmente l’eccezione di decadenza, respinge l’intera domanda di rideterminazione del trattamento previdenziale.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, finalizzata alla neutralizzazione dell’ultima contribuzione non utile e meno favorevole. Il giudice d’appello aveva accolto l’eccezione dell’INPS, ritenendo maturato il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970. L’Istituto previdenziale si costituiva in sede di legittimità chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale il lavoratore deduceva la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, contestando la sentenza impugnata esclusivamente in relazione all’efficacia temporale della decadenza. La questione sottoposta riguardava la verifica se la decadenza operasse sull’intero diritto azionato dal pensionato ovvero solo sui ratei maturati nel periodo antecedente il triennio precedente la domanda giudiziale.
Il Collegio ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza, pur applicandosi anche alle pensioni liquidate prima del giugno 2011, non estingue il diritto alla riliquidazione ma opera quale decadenza mobile, limitando i propri effetti ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente l’azione giudiziaria.
La Corte ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 17430/2021, confermata da Cass. n. 27116/2025, evidenziando come l’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi ultratriennali realizzi un corretto bilanciamento tra il diritto alla pensione e l’esigenza di certezza del decorso del tempo. La tesi opposta produrrebbe, invece, una pensione decurtata per sempre con effetto totalmente ablativo del diritto alle differenze, in una situazione in cui il pensionato può versare in stato di ignoranza circa l’esatto importo della prestazione.
La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice d’appello, accogliendo integralmente l’eccezione di decadenza anche in relazione ai ratei maturati nel triennio antecede la domanda, fosse incorso nella denunciata violazione di legge. Il ricorso è stato accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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