Fideiussione nulla per intesa anticoncorrenziale: competenza della sezione imprese (Cass. civ. Sez. III n. 539 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie relative alla violazione della normativa antitrust, attrae anche la controversia sulla nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma solo se l’invalidità è fatta valere in via di azione e non in via di eccezione. Quando l’attore propone una domanda autonoma di nullità per violazione della normativa antitrust, la causa rientra nella competenza funzionale e inderogabile del giudice specializzato, individuato ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003. La connessione con le altre domande non giustifica la devoluzione dell’intera controversia al giudice specializzato, restando operante per esse il criterio convenzionale. Il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio anche quando il giudice adito ritenga sussistente la competenza di un terzo giudice.
Il Fatto
Un erede di un fideiussore convenne la banca dinanzi al Tribunale di Trento chiedendo l’accertamento negativo del credito per nullità delle fideiussioni e lamentando, tra l’altro, la violazione della normativa antitrust. La banca eccepì l’incompetenza territoriale, invocando il foro convenzionale esclusivo di Bolzano previsto in ciascuna fideiussione.
Il Tribunale di Trento dichiarò la propria incompetenza, indicando il Tribunale di Bolzano. Riassunta la causa, il giudice bolzanino, con provvedimento del 17.1.2024, sottopose alle parti la questione della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano. Con ordinanza n. 1215/2024 del 28.3.2024 ritenne che la domanda di nullità per violazione della normativa antitrust andasse separata e propose regolamento di competenza d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’indirizzo consolidato secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae la controversia sulla nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l’invalidità è fatta valere in via di azione, non anche quando sia sollevata in via di eccezione, perché in tal caso il giudice conosce delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale. Richiama sul punto Cass. n. 3248/2023 e Cass. n. 32993/2023.
Nel caso concreto la condizione ricorre, poiché l’attore aveva espressamente chiesto nelle conclusioni dell’atto di citazione che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. La richiesta “nel merito” sottende la formulazione di una domanda e non di una mera eccezione da valutare incidenter tantum.
La Corte respinge la tesi difensiva della banca secondo cui la richiesta non sarebbe sufficiente a qualificare la domanda, per non essere stato allegato un comportamento anticoncorrenziale e per la natura non omnibus delle fideiussioni. Osserva che la domanda possiede tutti i crismi di una domanda autonoma, suscettibile di giudicato, mentre le questioni sulla sussistenza dell’intesa attengono al merito e vanno valutate dal giudice competente. La prospettazione attorea devolve quindi la causa al giudice specializzato, individuato nella Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Milano.
Non rileva, ai fini della devoluzione dell’intera controversia, la connessione ex art. 40 c.p.c. tra le cause, perché per quelle non soggette alla competenza inderogabile resta operante il criterio convenzionale. La Corte ribadisce infine che il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto anche quando il giudice adito escluda la propria competenza in favore di un terzo giudice, richiamando Cass. n. 9789/1995 e altri precedenti.
Il regolamento è pertanto accolto e la competenza è dichiarata in capo alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Milano, con termine di tre mesi per la riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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