Buoni fruttiferi postali, nessun risarcimento per il foglio informativo mancante (Cass. civ. Sez. I n. 25073 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni da parte di Poste Italiane, che successivamente eccepisca di non poter rimborsare gli stessi per l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio avente per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente. L’art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Non è dunque configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria il comportamento inadempiente del debitore ad obblighi contrattuali che abbia costituito l’ostacolo di fatto all’esercizio tempestivo del diritto.
Il Fatto
Due risparmiatori hanno convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. per ottenere il pagamento di un buono fruttifero postale di euro 500,00, emesso il 19.06.2001, il cui diritto al rimborso si era ormai prescritto. La domanda era stata accolta nel merito: la società è stata condannata al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dei doveri informativi ricadenti su di essa in relazione alle modalità di escussione dell’importo, quantificato equitativamente nella misura pari all’importo dei buoni prescritti.
Il Tribunale di Matera ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la carenza informativa avesse inciso sulla decorrenza della prescrizione. Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; i risparmiatori sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai propri leading case, individuati nella sentenza n. 22619/2023 del 26 luglio 2023 e nella successiva sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, entrambe della stessa Sezione, segnalando un orientamento sezionale ormai costante.
Il primo filone riguarda la natura dei buoni. Le disposizioni di legge e regolamentari che presidiano le successive emissioni operano un’integrazione suppletiva, che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale di riferimento. La società non può quindi invocare una pretesa genericità dei riferimenti per la riscossione.
Il secondo filone, decisivo, esclude il diritto al risarcimento. L’omessa consegna del foglio informativo analitico non fonda la pretesa laddove il sottoscrittore lamenti che la mancata conoscenza della scadenza dei titoli derivi proprio da quel deficit informativo e assuma che la prescrizione sia a esso imputabile.
La ragione è nella struttura dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.: la sospensione della prescrizione è prevista esclusivamente per il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, non anche per condotte colpose che abbiano ostacolato l’esercizio tempestivo del diritto. Ne discende che il comportamento inadempiente del debitore non è configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato nel termine.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto rilevante la carenza di informazioni ai fini della decorrenza della prescrizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.: il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la domanda originaria rigettata. Le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di legittimità sono integralmente compensate, tenuto conto del recente consolidamento dell’orientamento nomofilattico.
Nota della Redazione
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