Imposta di registro su atti collegati: no alla riqualificazione in cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 544 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d’azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario, salva l’ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda. Oggetto di tassazione è il solo atto presentato per la registrazione, attesa l’irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati, in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro e con le sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021. L’imposta di registro è imposta d’atto e solo dall’atto presentato alla registrazione deve ricostruirsi la relativa tassazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale ha accolto gli appelli riuniti e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto i ricorsi dei contribuenti annullando l’avviso di liquidazione impugnato. L’atto riguardava l’imposta di registro e l’imposta ipocatastale su un’operazione articolata in atti collegati, riqualificata unitariamente dall’Ufficio ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con ordine di restituzione delle somme versate.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, integrato da successiva memoria. L’Agenzia resiste al ricorso incidentale chiedendone il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso principale ammissibile, perché prospetta una violazione di legge e non una rivalutazione del fatto: oggetto di censura è l’interpretazione degli artt. 20, 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a una cessione di ramo d’azienda con immobile.

Nel merito il ricorso è però infondato. La Corte dichiara di dare continuità alla giurisprudenza formatasi all’esito della nota vicenda legislativa e interpretativa intorno all’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie. Viene richiamata, in particolare, Sez. V n. 25601 del 21.09.2021, insieme a Sez. V n. 33368 del 30.11.2023 e Sez. V n. 4798 del 22.02.2024.

Il principio affermato è che le operazioni strutturate mediante conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono riqualificabili come cessione d’azienda e non integrano, di per sé, un indebito vantaggio fiscale, salva l’ipotesi di ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l’azienda. Rileva, a fondamento, la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro: solo l’atto presentato alla registrazione è oggetto di tassazione, con conseguente irrilevanza degli elementi extratestuali e degli atti collegati, in linea con la Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021.

Nel caso concreto l’Agenzia ha interpretato unitariamente più atti — la vendita di un complesso immobiliare, la cessione di un ramo d’azienda di vendita al dettaglio e la locazione del medesimo complesso — come un’unica cessione di ramo d’azienda, facendo riferimento a elementi extratestuali tratti dai singoli atti registrati. La Corte giudica dunque corretta la decisione del collegio regionale.

Quanto alle spese, la Corte le compensa interamente, in considerazione del consolidamento della legislazione e della giurisprudenza di cassazione in materia, avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Non trova applicazione l’art. 13, primo comma, 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito, secondo Sez. VI n. 1778 del 29.01.2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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