Inammissibile il ricorso per cassazione privo di raffronto con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 2641 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostanziali o processuali, il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. deve essere letto in correlazione con l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.. È pertanto inammissibile il motivo che, nel denunciare la violazione di legge, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, non fornisca argomenti idonei a sollecitare un mutamento dell’orientamento. La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, anche in caso di notifica a mezzo P.E.C., non ne determina l’invalidità quando non sia in dubbio la riferibilità dell’atto all’ente impositore.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRAP, IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2012, deducendone la nullità per vizi di notifica, sottoscrizione e motivazione. La Commissione tributaria provinciale di Enna rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, ritenendo valida la notifica a mezzo P.E.C. e non necessaria la firma digitale del funzionario sulla cartella.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite n. 7155 del 2017 e ribaditi dalla giurisprudenza successiva, secondo cui il motivo di ricorso per violazione di legge deve sempre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dimostrando l’eventuale difformità rispetto agli orientamenti nomofilattici o prospettando validi argomenti per un revirement.
Con riguardo al primo motivo, relativo alla notifica a mezzo P.E.C. della cartella priva di firma digitale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata — tra cui le Sezioni Unite n. 15979/2022 e la successiva Cass. n. 564/2024, nonché le pronunce specifiche Cass. n. 18684/2023 e Cass. n. 30922/2024 — che esclude la nullità della notificazione ove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere le proprie difese.
Quanto al secondo motivo, concernente l’obbligo motivazionale della cartella di pagamento, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 22281/2022, secondo cui, nelle ipotesi di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, il contribuente è già in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, con la conseguenza che l’onere di motivazione è assolto dal mero richiamo alla dichiarazione.
Sul terzo motivo, relativo alla nullità del ruolo per mancata sottoscrizione, la Corte ha precisato che la mancanza di sottoscrizione non comporta l’invalidità dell’atto quando non sia in dubbio la riferibilità di questo all’organo da cui promana, operando una presunzione generale di riferibilità, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria. Da ultimo, è stato dichiarato inammissibile il quarto motivo, in quanto volto a censurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello e non l’omesso esame di fatti fenomenici ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c..
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Nota della Redazione
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