Correzione errore materiale su nome parte ed efficacia retroattiva equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 547 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale relativo all’identificazione di una parte, disposta ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. dal giudice che ha pronunciato la sentenza, opera con efficacia retroattiva e rende la sentenza corretta emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva, sempre che dal contesto emerga con sufficiente chiarezza l’esatta identità della parte. Ne consegue che la parte effettiva, indicata nel giudizio presupposto con un cognome errato per mera svista, ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo, poiché il provvedimento conclusivo si considera pronunciato nei suoi confronti. L’ordinanza di correzione, pubblicata dopo il decreto che ha respinto la domanda di indennizzo, costituisce prova di un fatto sopravvenuto ed è producibile per la prima volta in Cassazione, in deroga all’art. 372 cod. proc. civ., essendo assimilabile allo ius superveniens.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato, insieme ad altri soggetti, a un giudizio amministrativo davanti al TAR del Lazio, conclusosi con sentenza di primo grado poi appellata da un ente locale e definita in appello con rigetto. Chiedeva quindi alla Corte d’Appello di Roma, ai sensi della legge n. 89/2001, un indennizzo per la durata irragionevole di quel procedimento.
Il Consigliere delegato, rilevata d’ufficio una difformità nel cognome del ricorrente tra il ricorso e la procura, dove figurava una forma, e gli atti del giudizio presupposto, dove ne figurava un’altra, respingeva la sua domanda, accogliendo invece quelle degli altri. La Corte d’Appello, in sede di opposizione, rigettava l’opposizione, ritenendo che la difformità non potesse essere sanata dall’istanza di correzione proposta dopo il decreto di rigetto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso e affronta anzitutto un profilo processuale: la produzione, per la prima volta in sede di legittimità, dell’ordinanza di correzione emessa dal TAR del Lazio. Essa è ammissibile in deroga all’art. 372 cod. proc. civ., perché pubblicata dopo il decreto impugnato e dunque idonea a integrare una prova di un fatto sopravvenuto incidente sulla situazione giuridica controversa.
Il collegio qualifica la correzione come atto dovuto, assimilabile a un atto amministrativo e non espressione di potere giurisdizionale, richiamando in tal senso una consolidata giurisprudenza di legittimità. Su questa base la riconduce alla logica dello ius superveniens, con ciò giustificandone la produzione anche per la prima volta in Cassazione.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione di una sentenza costituisce un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione quando dal contesto risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità delle parti, secondo i precedenti evocati nel ricorso. L’ordinanza di correzione, una volta intervenuta dopo la scadenza dei termini e in assenza di impugnazione sul punto, produce effetto retroattivo e fa sì che la sentenza corretta si consideri emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva.
La Corte valorizza il fatto che, già nella procura rilasciata per il giudizio presupposto, era leggibile la sottoscrizione della parte effettiva, della quale era riportato esattamente il codice fiscale. Tale elemento, previsto tra i requisiti dell’atto di citazione dall’art. 163, n. 2), cod. proc. civ. e valevole anche per il ricorso, garantisce l’identificazione certa della parte prima ancora del nome e del cognome.
È infine irrilevante che non sia stata chiesta la correzione anche della sentenza di appello, poiché l’impugnazione proposta dall’ente locale è stata respinta. Il decreto impugnato è quindi cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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