Motivazione dell’avviso di rettifica della rendita catastale e spese tecniche (Cass. civ. Sez. V n. 13803 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, l’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014 impone di applicare l’art. 10 r.d. n. 652/1939 secondo le istruzioni della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del territorio, con la conseguenza che la circolare, pur non essendo fonte di diritto, integra il rinvio normativo e vincola l’interprete nel metodo estimativo. In caso di attribuzione della rendita a seguito di procedura DOCFA, quando l’Ufficio non disconosce gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza dipende da una diversa valutazione tecnica del valore economico, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi, della classe attribuita e del criterio di calcolo adottato. La motivazione dell’avviso che indichi il criterio astratto delle spese tecniche, calcolate su una percentuale variabile in funzione della potenza e ricompresa nel range 4-10% fissato dalla legge, consente al contribuente la verifica del percorso estimativo tramite una mera operazione matematica.

Il Fatto

La società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Potenza un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la variazione proposta tramite DOCFA per un impianto aerogeneratore. Nel computo della rendita l’Ufficio aveva incluso, oltre al valore del lotto e alla fondazione, anche la torre in acciaio, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. La CTP accoglieva il ricorso, escludendo la torre dal calcolo.

La CTR della Basilicata, in secondo grado, rigettava l’appello principale dell’Ufficio e accoglieva parzialmente quello incidentale della contribuente, ritenendo che l’avviso fosse carente di motivazione in ordine alla percentuale applicata sulle voci di costo, non indicate specificamente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e l’Agenzia depositava memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia censurava la violazione degli artt. 10 r.d. n. 652/1939, 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949 e art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, oltre che dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., per aver la CTR escluso l’adeguatezza motivazionale dell’avviso sulle spese tecniche.

La Corte ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva prestato acquiescenza all’espunzione della torre dal calcolo della rendita, circoscrivendo l’esame alle residue voci. Nel merito, ha osservato che la doglianza sulla valenza normativa delle circolari non attinge la ratio decidendi: la CTR non aveva negato efficacia alla circolare n. 6/2012, ma aveva ritenuto il calcolo delle spese tecniche operato in modo arbitrario e immotivato, in adesione alla tesi della contribuente.

Il collegio ha richiamato il tenore testuale dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, che impone di applicare l’art. 10 r.d. n. 652/1939 secondo le istruzioni della circolare n. 6/2012. Ha quindi affermato che, nella procedura DOCFA, se gli elementi di fatto non sono disattesi e la divergenza attiene a una diversa valutazione tecnica, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se invece la divergenza investe gli elementi di fatto, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate, per consentire il diritto di difesa e delimitare il contenzioso. Ha richiamato in proposito Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024.

Nel caso concreto l’avviso indicava, quanto alle spese tecniche, un valore variabile tra il 4 e il 10% dell’importo delle strutture, coerentemente con le tariffe professionali e con l’Allegato II alla circolare n. 6/T del 2012. Il criterio astratto, espresso come oneri tecnici calcolati su percentuale variabile, rende gli oneri ricavabili con una mera operazione matematica. La Corte ha perciò giudicato erronea l’affermazione della CTR e ha ritenuto fondato il primo motivo.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992 e 115, 132 e 156 c.p.c., avendo la CTR ascritto alla contribuente il gravame sul valore del suolo, in realtà ricompreso nel proprio appello principale. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: pur ravvisandosi l’errore nella assegnazione, nessun pregiudizio processuale ne è derivato, essendo stata la tesi dell’Ufficio condivisa e le spese compensate per giusti motivi. Il contrasto tra motivazione e dispositivo rileva solo se incide sulla conoscibilità della statuizione, altrimenti configurandosi mero errore materiale (Cass., Sez. 5, n. 26077 del 30/12/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 15676 del 09/07/2014).

Il ricorso è stato quindi accolto per quanto di ragione quanto al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per la determinazione della rendita catastale, calcolando le spese tecniche sulle componenti immobiliari residue, al netto della torre.

Nota della Redazione

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