Ricorso in cassazione inammissibile per mancanza dei mezzi d’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 691 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manchi del tutto l’enunciazione dei mezzi d’impugnazione e il loro sviluppo argomentativo. Non integra un valido motivo di ricorso la doglianza che si limiti a censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove, sollecitando di fatto un nuovo giudizio di merito. La deduzione di un’unica disposizione quale parametro di illegittimità della sentenza impugnata non è sufficiente, se il giudice d’appello non l’ha violata e il ricorrente non ha dedotto alcuna violazione di norme tributarie sostanziali. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio e alle somme previste per la lite temeraria.
Il Fatto
Il contribuente propose ricorso contro un avviso di accertamento Irpef, finalizzato a una ripresa di utili extracontabili derivanti dalla partecipazione a una società di capitali a ristretta base. Il ricorso fu rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli e la decisione fu confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Emessa e notificata una proposta di definizione accelerata per la inammissibilità del ricorso, il contribuente ha comunque chiesto la decisione, sollecitando la trattazione in pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che mancano del tutto l’enunciazione dei mezzi d’impugnazione e il loro sviluppo argomentativo. Il contribuente si è limitato a lamentare il modo in cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha valutato le prove, sollecitando di fatto un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.
L’unica disposizione citata quale parametro dell’illegittimità della sentenza impugnata è l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha escluso che tale norma sia stata violata dal giudice d’appello. La Corte tributaria di secondo grado ha infatti affermato che l’accertamento induttivo a carico del socio era giustificato dall’ingente finanziamento effettuato a favore della società, senza che il contribuente avesse dichiarato ulteriori redditi: da ciò si poteva legittimamente presumere che le risorse utilizzate per finanziare la società provenissero da redditi di capitale, ossia da utili extracontabili occultati.
A fronte di tale accertamento in fatto, il contribuente non ha dedotto alcuna violazione di norme tributarie sostanziali. La censura si è risolta in una diversa lettura del materiale probatorio, estranea al giudizio di cassazione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del contribuente al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha inoltre applicato l’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente alle somme previste dai commi terzo e quarto, equitativamente determinate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Nota della Redazione
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