Società di persone, litisconsorzio necessario anche per il socio accomandante (Cass. civ. Sez. V n. 8242 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei loro soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comporta il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci. Il litisconsorzio ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché la rettifica della dichiarazione societaria incide sull’imputazione proporzionale dei redditi, a prescindere dalla responsabilità limitata alla quota conferita. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. La violazione impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, salvo che in sede di legittimità sia possibile ricomporre il contraddittorio mediante riunione.
Il Fatto
A seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di un maggior reddito ai fini IRAP e IVA verso la società. Successivamente notificava un secondo avviso con cui, in applicazione dell’art. 5 t.u.i.r., imputava a un socio, titolare del 25% delle quote, un maggior reddito di partecipazione.
Il socio impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo indimostrata l’attribuzione del reddito. L’Ufficio appellava chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia relativa all’accertamento societario. La CTR respingeva il gravame, escludendo i presupposti della sospensione e confermando nel merito la decisione. L’Ufficio ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. L’Ufficio censurava la sentenza della CTR per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., lamentando la lesione del principio di unitarietà dell’accertamento.
La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, secondo cui il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Tutti i soggetti devono essere parte del medesimo procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario.
Il Collegio precisa che il principio opera anche nei confronti del socio accomandante, poiché l’accertamento in rettifica incide sull’imputazione proporzionale dei redditi, indipendentemente dalla responsabilità limitata alla quota conferita. Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29.
Quanto alle conseguenze processuali, la Corte ribadisce che la violazione del litisconsorzio necessario comporta la rimessione della causa al primo giudice, non necessaria ove in sede di legittimità possa dispersi la ricomposizione del contraddittorio mediante riunione. Ciò richiede la piena consapevolezza delle parti dell’esistenza e del contenuto degli atti impositivi e delle difese svolte, oltre a identità oggettiva di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni.
Nel caso di specie è pacifica la mancata partecipazione della società e degli altri soci ai gradi di merito. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché proceda alla trattazione unitaria con tutti i litisconsorti.
Nota della Redazione
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