Avviso di accertamento e motivazione carente sulle fatture contestate (Cass. civ. Sez. V n. 1787 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è violato quando l’atto contesti un numero di fatture senza indicarne il numero, il cliente destinatario e il singolo importo, limitandosi a riportare l’ammontare complessivo. Il richiamo per relationem a documenti dei quali il contribuente abbia integrale conoscenza esonera dall’allegazione, ma non esime dall’indicazione degli elementi essenziali della pretesa, poiché il diritto di difesa resta menomato se il contribuente non è posto in grado di sapere quali operazioni siano contestate. La lacuna motivazionale non può essere colmata nel giudizio di impugnazione, stante la natura impugnatoria del processo tributario.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2006, ha recuperato a tassazione somme a titolo di Irap e Iva, acquisendo presso terzi le fatture emesse dalla contribuente per attività di sponsorizzazione. Dalla numerazione progressiva delle fatture reperite era emersa l’assenza di alcune fatture intermedie, alle quali era stato attribuito un valore medio, con conseguente superamento della soglia posta dall’art. 1 della l. n. 398 del 1991 per l’accesso al regime fiscale agevolato.

Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione per inutilizzabilità della documentazione acquisita senza autorizzazione del Pubblico Ministero. La sentenza era stata integralmente riformata in appello, sul rilievo che le fatture, acquisite presso terzi, non richiedevano l’autorizzazione e che l’avviso era sufficientemente motivato, con conseguente obbligo di contabilità ordinaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per l’asserita insufficienza della motivazione dell’atto, privo dell’indicazione delle fatture contestate e non corredato dalla relativa allegazione.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’avviso di accertamento è valido anche se motivato per relationem, non rilevando l’omessa allegazione di un documento, purché la motivazione sia sufficiente (Cass. n. 8016/2024). L’obbligo di motivazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa e si intende violato quando il contribuente dimostri che la tempestiva ostensione dei documenti avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento (Cass. n. 36852/2022).

Nel caso concreto, la contribuente ha contestato sin dal ricorso introduttivo la mancata indicazione e produzione delle fatture poste a base dei recuperi. A fronte di 79 fatture contestate, di cui la maggior parte acquisite dai clienti e le restanti ricostruite induttivamente, l’amministrazione non ha allegato alcuna fattura, non ne ha riassunto il contenuto, non ha indicato il cliente destinatario né il singolo importo.

La Corte osserva che l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente impone l’allegazione dei documenti richiamati in motivazione solo quando il contribuente non ne abbia già integrale conoscenza, secondo Cass. n. 29968/2019. Tuttavia, nel caso esaminato il diritto di difesa risulta menomato: le fatture non sono state allegate e la contribuente non è stata messa in grado di sapere di quali fatture si trattasse, non essendone indicato nemmeno il numero o il cliente.

Tale lacuna non può essere colmata nel giudizio di impugnazione. L’avviso privo di congrua motivazione, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, è illegittimo e non può essere integrato in giudizio dall’amministrazione, per la natura impugnatoria del processo tributario (Cass. n. 12400/2018). Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello e il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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