Giudice tributario vincolato al perimetro dell’atto impositivo impugnato (Cass. civ. Sez. V n. 4702 del 22.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio tributario è giudizio di impugnazione-merito: non è finalizzato solo ad eliminare l’atto impositivo, ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale. La rideterminazione del tributo deve tuttavia avvenire entro i limiti posti dal petitum delle parti, segnati dai fatti e dalle ragioni esposti nell’atto impositivo e dai motivi del ricorso introduttivo. Il giudice tributario è tenuto a porsi sempre all’interno del perimetro tracciato dall’atto di accertamento. La liquidazione del tributo con metodo diverso da quello usato dall’Ufficio modifica l’oggetto sostanziale dell’azione e integra una pretesa nuova, con conseguente mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello erariale, confermando l’annullamento dell’atto impositivo.

La vicenda riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per atti giudiziari, emesso con riguardo al decreto di omologa del concordato fallimentare di una società, con intervento di terzo assuntore. La contribuente resiste con controricorso. La questione giunge in Cassazione perché l’Ufficio contesta sia il criterio di tassazione applicato dai giudici di merito sia la condanna per responsabilità aggravata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 21, commi 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2 e 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Commissione regionale omesso di rideterminare l’imposta dovuta secondo i principi dalla stessa affermati. Il motivo è infondato.

La Corte ricostruisce la natura del processo tributario: esso non è giudizio di impugnazione-annullamento, ma di impugnazione-merito, diretto alla pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione. La rideterminazione del tributo non può però fondarsi su un inesistente potere di equità sostitutiva: deve avvenire secondo diritto, entro il limite invalicabile del petitum delle parti (Cass. nn. 23714 del 2019, 22400 del 2014, 21759 del 2011).

Il riferimento al merito non autorizza una piena sostituzione del giudice all’Amministrazione, con potere di diretta riforma degli atti impugnati: esso consente solo la necessaria indagine sul rapporto tributario, limitata al riscontro della consistenza della pretesa erariale, nei limiti delle censure mosse dalla parte e della pretesa esposta nell’atto impositivo.

Nella specie, l’avviso liquidava l’imposta esclusivamente in relazione all’accollo assunto dalla società proponente. L’avere l’Amministrazione adottato tale criterio impediva al giudice tributario di rideterminare la pretesa con il diverso metodo basato sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti: ciò avrebbe mutato l’oggetto sostanziale dell’azione, ponendo in essere una pretesa diversa da quella fatta valere.

Con il secondo motivo l’Agenzia censura la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama Cass. n. 26545 del 2021 e le Sezioni Unite n. 9912 del 2018: la responsabilità aggravata non richiede domanda di parte né prova del danno, ma esige mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente la mera infondatezza. Nella specie l’Ufficio aveva insistito in tesi già respinte dalla giurisprudenza consolidata sin dal 2018 (Cass. n. 3286 del 2018), sicché la valutazione di temerarietà espressa dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna dell’Ufficio alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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