Onere della prova e presunzioni nelle associazioni sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. V n. 889 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni rese da terzi e raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale non incontrano il divieto di prova testimoniale di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma assumono il valore di elementi indiziari, che devono essere supportati da riscontri oggettivi. Spetta al giudice di merito valutare, in via esclusiva, la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 2729 c.c., con apprezzamento non sindacabile in cassazione, salvo il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso gravava. La presunzione non richiede un legame di necessità causale, essendo sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo il criterio di normalità.

Il Fatto

Un’associazione sportiva dilettantistica impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, riscontrata la natura commerciale dell’attività di gestione di una palestra, contestava l’omessa tenuta delle scritture contabili e ricavi non dichiarati per l’anno 2011. L’ufficio fondava l’accertamento sulla documentazione acquisita e sulle dichiarazioni di alcuni iscritti, che avevano confermato di non partecipare ad alcuna attività associativa, pagando invece un corrispettivo mensile per usufruire dell’attrezzatura e delle prestazioni professionali.

Sia la Commissione tributaria provinciale sia la C.t.r. confermavano la legittimità dell’accertamento, ritenendo le dichiarazioni dei terzi idonee a suffragarlo, unitamente alle caratteristiche dell’attività e all’ammontare dell’evasione. L’associazione proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2721 e 2729 c.c. L’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente lamentava che i giudici di merito avevano fondato la decisione su due sole dichiarazioni di terzi, senza acquisire quelle di altri associati, e che avevano attribuito a tali dichiarazioni valore di prova presuntiva nonostante il divieto di prova testimoniale nel processo tributario. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto il primo profilo e infondato sotto il secondo.

Quanto al primo profilo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso gravava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Nel caso concreto, la ricorrente contestava in realtà la valutazione delle prove, chiedendo una rivalutazione del fatto, attività riservata al giudice di merito e sindacabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., evocando peraltro fatti non risultanti dalla motivazione.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha ricordato che l’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 assegna alle commissioni ampi poteri istruttori, con la sola esclusione del giuramento e della prova testimoniale. Il divieto riguarda la testimonianza da assumere nel processo e non implica l’inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale. Tali informazioni hanno il valore proprio degli elementi indiziari e devono essere supportate da riscontri oggettivi.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva l’insussistenza dei requisiti del ragionamento presuntivo, ritenendo non gravi le dichiarazioni di due soli iscritti. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma non fondato: la sentenza impugnata faceva riferimento alle dichiarazioni di alcuni iscritti e non solo di due, e la decisione si fondava anche su altri elementi, quali l’assenza di vita associativa, la sottoscrizione dei verbali di assemblea da parte dei soli soci fondatori e l’ammontare dell’evasione.

La Corte ha infine ribadito che le agevolazioni tributarie per le associazioni non lucrative dipendono dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato estrinseco dell’affiliazione al CONI. Il requisito della gravità attiene al grado di probabilità del fatto ignoto desumibile da quello noto, ed è ammissibile la presunzione di secondo grado. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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