Ruralità dell’immobile accatastato D/10 e onere di impugnazione del classamento (Cass. civ. Sez. V n. 693 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10. L’immobile iscritto in catasto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, non è soggetto all’imposta ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207/2008 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, integrando l’accatastamento espunzione dalla nozione stessa di fabbricato. L’amministrazione che intenda contestare la ruralità deve impugnare specificamente la classificazione catastale riconosciuta, restando altrimenti precluso ogni accertamento in senso difforme. Solo per i fabbricati non iscritti in catasto l’esenzione è subordinata all’accertamento dei requisiti di ruralità, che il giudice tributario compie su domanda di rimborso.

Il Fatto

I contribuenti impugnavano, ciascuno con distinto ricorso, gli avvisi di accertamento IMU per l’annualità 2014, relativi a un fabbricato accatastato in categoria D/10 e all’area di mq. 6.250 che assumevano pertinenziale al cespite rurale. Sostenevano l’irrilevanza della convenzione di Piano di recupero edilizio, poiché gli immobili erano ancora destinati ad attività agricola, e richiamavano la denuncia di accatastamento con cui l’area pertinenziale era stata ricompresa nella rendita catastale del fabbricato.

I giudici di primo grado, riunite le impugnazioni, le respingevano. La Commissione tributaria regionale, confermando, riteneva non esenti gli immobili perché non più strumentali all’attività agricola, in quanto inseriti in un Piano di recupero a destinazione residenziale e oggetto di demolizione. I contribuenti ricorrono per cassazione con due motivi; replica il Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esclude che l’accertamento sulla ruralità del fabbricato e sulla pertinenzialità dell’area possa estendersi ad altre annualità, poiché esso si fonda sull’interpretazione della normativa di settore e sulla valutazione della documentazione prodotta dal Comune. L’interpretazione delle norme compiuta da un giudice non costituisce limite all’attività esegetica di altro giudice, non trovando riconoscimento nel processo italiano il principio dello stare decisis (Cass. n. 211/2024; Cass. n. 5822 del 2024).

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Le due norme interpretative richiamate — l’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993 e l’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207/2008 — sono state lette dalle Sezioni Unite n. 18565 del 2009 come conferma della decisività della classificazione catastale. L’obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all’imposizione è stato perseguito non mediante esenzione dalla classificazione, ma espungendo le unità immobiliari così accatastate dalla nozione legislativa di fabbricato.

La Corte ribadisce che, in tema di ICI e di IMU, rileva l’oggettiva classificazione catastale come rurale, con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento della ruralità. Né basta la mera autocertificazione se il procedimento di variazione non si conclude con l’annotazione in atti, come chiarito dalla Corte cost. n. 115 del 2018. Le disposizioni sulla variazione catastale non avrebbero avuto ragion d’essere ove la natura esonerativa dipendesse dal solo carattere strumentale degli immobili.

Nel caso concreto, la Commissione regionale ha negato l’esenzione ritenendo i cespiti non strumentali all’attività agricola. Ma la documentazione prodotta dal Comune legittimava l’ente locale a impugnare l’attribuzione della categoria D/10 per ottenerne l’annullamento: finché resta il classamento come rurale e manchi una specifica impugnazione, ogni diverso accertamento è precluso. Il primo motivo è dunque fondato, assorbito il secondo, con riferimento al fabbricato accatastato in D/10.

Per l’area di mq. 6.250 la Corte dispone il rinvio, occorrendo accertare la natura pertinenziale, essendosi i giudici di merito limitati a ritenerla priva di riscontro probatorio, senza specificare se fosse iscritta in catasto come pertinenziale al fabbricato rurale. La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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