Inopponibile l’ipoteca fondata su decreto ingiuntivo privo di esecutorietà (Cass. civ. Sez. I n. 956 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito assistito da ipoteca giudiziale, iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ. ma non munito del decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 cod. proc. civ. prima dell’apertura del fallimento, non è opponibile alla massa e non può essere collocato in via ipotecaria. Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale, con conseguente riconoscimento del privilegio, solo quando sia divenuto definitivamente esecutivo anteriormente alla procedura concorsuale. È inammissibile il motivo di ricorso che introduca in Cassazione un tema d’indagine nuovo, mai oggetto del giudizio di merito, comportando un mutamento della causa petendi e nuove verifiche in fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con decreto del 5.11.2020, rigetta l’opposizione allo stato passivo proposta dalla società ricorrente per ottenere la collocazione ipotecaria del proprio credito, ammesso dal giudice delegato al chirografo. Il credito era vantato in corrispettivo di trasporti eseguiti in favore di altra società, portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ma privo di decreto di definitiva esecutività anteriore al fallimento. In forza di quel titolo la ricorrente aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell’originaria debitrice, poi trasferiti alla società fallita nell’ambito di un conferimento di ramo d’azienda.
La ricorrente impugna il decreto con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il fallimento non svolge difese.
La Motivazione della Corte
Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 521, primo comma, e 93 l. fall. e dell’art. 647 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inopponibile alla massa l’ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore diverso dalla fallita, titolo divenuto definitivo per l’apposizione della formula di esecutorietà, sia pure dopo il fallimento. Nella specie avrebbero dovuto trovare applicazione il principio di accessorietà tra credito garantito e ipoteca e il principio di sequela, non la giurisprudenza di legittimità sull’inopponibilità del decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo prima dell’apertura della procedura.
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 2808 e 2855 cod. civ. per avere il tribunale escluso la collocazione ipotecaria del credito per spese legali, comprese quelle occorse per l’iscrizione dell’ipoteca.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, con assorbimento del secondo. Osserva che non si comprendono le ragioni per le quali la società conferitaria rivestisse la mera qualità di terza datrice di ipoteca, anziché essere tenuta in proprio al pagamento del debito, in solido con la conferente, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.
La ricorrente, facendo proprio un rilievo superfluo e forse errato del tribunale, sviluppa nel motivo un tema d’indagine del tutto nuovo, mai oggetto del giudizio di merito. Esso non solo richiederebbe nuove verifiche in fatto — quanto all’affermata opponibilità dell’ipoteca all’originaria debitrice, posto che il giudice di merito non ha accertato né se anch’essa fosse fallita, né quando il provvedimento monitorio sia stato munito della formula di definitiva esecutorietà — ma comporta un vero e proprio mutamento della causa petendi. La ricorrente si è insinuata al passivo e ha proposto l’opposizione sul necessario presupposto di essere creditrice della fallita.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il fallimento svolto difese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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