Contestazione del rendiconto del commissario liquidatore in sede concorsuale dopo la conversione in fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 8596 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione dell’azione di rendiconto ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ. da parte della curatela del fallimento non preclude la successiva contestazione del conto di gestione dei cessati commissari liquidatori in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999. L’ordinaria azione di rendiconto e il procedimento concorsuale hanno oggetto differente: la prima mira alla condanna del gestore al pagamento delle somme dovute, il secondo al sindacato sulla correttezza e conformità dell’operato del gestore ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. La sentenza parziale, che accerta l’obbligo di rendere il conto, sopravvive all’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ. e forma giudicato solo su tale obbligo, non sull’approvazione del rendiconto. L’autorizzazione al deposito del conto da parte dell’Autorità di vigilanza non preclude il successivo controllo giurisdizionale sollecitato dalle contestazioni della curatela.
Il Fatto
La curatela del fallimento, dichiarato a seguito della conversione di una procedura di amministrazione straordinaria, aveva promosso un’azione di rendiconto in sede ordinaria ex art. 263 cod. proc. civ., a causa dell’inerzia dei commissari liquidatori. Il giudice ordinario aveva emesso una sentenza parziale con cui ordinava ai commissari il deposito del conto. I commissari, successivamente cessati dall’incarico, provvedevano al deposito sia davanti al giudice ordinario sia nella cancelleria del tribunale concorsuale. La curatela, quindi, contestava il conto ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, censurando in particolare il pagamento di crediti prededucibili in assenza di preventiva autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. Il tribunale non approvava il conto e il decreto veniva confermato dalla corte d’appello, che dichiarava ammissibile la contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente la questione del rapporto tra l’azione ordinaria di rendiconto e la successiva contestazione in sede concorsuale, rigettando la tesi della continuità o continenza tra i due procedimenti. Viene precisato che l’ordinaria azione di rendiconto è facoltativa e costituisce un “contenitore” processuale per specifiche situazioni giuridiche; la sua proposizione e la mera pendenza del giudizio non possono precludere alla curatela di presentare contestazioni nel procedimento ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999, per evitare l’approvazione tacita del conto ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
Quanto all’obiezione basata sull’avvenuta definizione del giudizio ordinario con cessazione della materia del contendere, la Corte chiarisce che tale pronuncia ha carattere meramente processuale ed è inidonea a formare giudicato sostanziale sulla pretesa, risultando assimilabile all’estinzione del giudizio. L’unico giudicato formatosi è quello sull’obbligo dei commissari di rendere il conto, derivante dalla sentenza parziale del 2021, che sopravvive all’estinzione del processo ai sensi dell’art. 310, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte evidenzia la diversità di oggetto tra i due procedimenti: l’azione ordinaria mira all’accertamento del diritto della parte alla condanna del gestore al pagamento delle somme dovute, mentre quella concorsuale ha ad oggetto la correttezza e corrispondenza dell’operato del gestore ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. La disciplina concorsuale, inoltre, è speciale e autosufficiente rispetto a quella generale, prevedendo un obbligo legale di deposito del conto da parte del gestore, a fronte del quale gli interessati possono proporre contestazioni.
Nel caso di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento, la curatela rientra nella categoria degli interessati legittimati alla contestazione, essendo il soggetto che prosegue la gestione del patrimonio e personalmente esposto a responsabilità omissiva per le inadempienze di chi l’ha preceduto. L’approvazione dell’Autorità di vigilanza ex art. 75, comma 1, d.lgs. cit. si limita ad autorizzare il deposito del rendiconto e non preclude il controllo giurisdizionale del tribunale investito del ricorso.
Il terzo motivo viene dichiarato inammissibile nella parte in cui non si confronta con la ratio decidendi relativa alla necessità di provvedimenti formali, e infondato nella parte in cui invoca l’applicazione dell’art. 111-bis l. fall. La disciplina dell’amministrazione straordinaria è speciale rispetto a quella generale del fallimento, sicché una norma generale entrata in vigore successivamente all’apertura della procedura non può derogare alla precedente disciplina speciale che sopravvive nella sua portata regolatoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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