Azione di responsabilità del nuovo liquidatore: la natura contrattuale e l’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 5320 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato, prevista dall’art. 199, comma 2°, l.fall., ha natura contrattuale, sicché trova applicazione la regola di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c.: la procedura attrice deve allegare e provare l’inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre grava sul liquidatore convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità dell’evento, provando l’impiego delle risorse fuoriuscite dall’attivo per le finalità della gestione. La legittimazione ad agire spetta al nuovo commissario nominato in sostituzione di quello cessato, anche se già componente del collegio insieme ai convenuti. La violazione delle norme sul procedimento di formazione della consulenza tecnica integra una nullità relativa, sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa conveniva in giudizio i propri commissari liquidatori, già revocati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le uscite non dichiarate e non giustificate emerse durante la gestione. Il tribunale, accertata la natura contrattuale della responsabilità e la ripartizione dell’onere probatorio, condannava i convenuti in solido al pagamento di una rilevante somma, ritenendo provata la distrazione di attività e l’omesso controllo. La corte d’appello rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla legittimazione di uno dei liquidatori. La censura investiva una questione non trattata dal giudice di merito né ritualmente dedotta dal ricorrente. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’art. 199, comma 2°, l.fall. non richiede che l’azione sia proposta da un soggetto estraneo ai fatti, ma solo che il commissario convenuto sia cessato dall’incarico, attribuendo la legittimazione al nuovo liquidatore nominato in sostituzione, ancorché in precedenza facente parte del medesimo collegio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricondotto la responsabilità del commissario liquidatore a quella contrattuale, in virtù del rapporto equiparabile al mandato, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla responsabilità da contatto sociale. Ne deriva che, una volta allegata dalla procedura la distrazione di determinate disponibilità dall’attivo, grava sul convenuto l’onere di provare l’adempimento, vale a dire l’impiego di tali somme per il pagamento dei debiti della procedura stessa.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la mancata acquisizione documentale da parte del consulente, la Corte ha affermato che i vizi del procedimento di formazione della consulenza tecnica integrano una nullità relativa, soggetta alla decadenza di cui all’art. 157 c.p.c. La mancata eccezione nella prima difesa successiva al deposito della relazione determina la sanatoria del vizio.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, relativo alla produzione di nuovi documenti in appello. La rimessione in termini postula la prova di un errore impeditivo di carattere assoluto, non già di una mera difficoltà, e l’immediatezza della reazione una volta acquisita la disponibilità degli elementi probatori. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato di essersi attivato nei gradi precedenti per ottenere la documentazione bancaria.
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Nota della Redazione
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