Abuso del diritto e minusvalenze: inammissibile la rivalutazione probatoria (Cass. civ. Sez. V n. 1132 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, il ricorso per cassazione che contesti la ricostruzione delle vicende economiche posta a base della rettifica è inammissibile quando, anziché confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, ne solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio. Ove la sentenza impugnata abbia fondato la rettifica sull’abuso del diritto e sull’assenza di sostanza economica dell’operazione, il ricorrente deve censurare quel preciso percorso argomentativo. Nella specie è altresì inammissibile, per violazione degli ultimi due commi dell’art. 348 ter c.p.c., il motivo di omesso esame di fatti decisivi proposto avverso sentenza confermativa di quella di primo grado. La deduzione di un vizio di motivazione apparente è scrutinabile solo se la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Resta fermo che l’onere di provare l’effettività della prestazione grava sul contribuente quando il cedente abbia omesso le dichiarazioni.

Il Fatto

Una società contribuente impugna un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo a un’annualità, con il quale l’amministrazione finanziaria recupera a tassazione la deduzione di una minusvalenza realizzata sulla cessione di una partecipazione azionaria e l’IVA su una fattura ritenuta relativa a operazioni insussistenti.

La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale respinge l’appello, fondando la decisione sulla ricostruzione dell’operazione in termini di abuso del diritto e sull’assenza di adeguata causa economica. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione delle norme sulla determinazione del reddito d’impresa e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la minusvalenza trovasse giustificazione nella svalutazione della partecipata e che la provvista provenisse da operazioni legittime e documentate. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non si confronta con la motivazione incentrata sull’abuso del diritto e sui suoi tre elementi, ma propone una lettura alternativa dei fatti.

Il secondo e il terzo motivo deducono la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene in parte inammissibili, perché veicolano una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, e in parte infondati, essendo ricostruibile l’iter logico del giudice di merito. Richiama il principio secondo cui il vizio ricorre quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi. È inammissibile perché la sentenza di appello è confermativa di quella di primo grado e, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimi due commi, c.p.c., applicabile ratione temporis, il motivo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso. Analoga sorte segue il quinto motivo, che censura l’omessa valutazione degli elementi istruttori: veicola una rivalutazione dei fatti avulsa dal sindacato di legittimità.

Il sesto motivo contesta la disconoscenza della detrazione dell’IVA relativa alla fattura emessa da una società che aveva omesso le dichiarazioni. La Corte lo dichiara inammissibile, poiché attraverso la dedotta violazione di legge si tende ancora a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove riservata al giudice di merito. Il settimo motivo, sul trattamento sanzionatorio più favorevole, è inammissibile per difetto di specificità, non indicando la ricorrente le sanzioni applicate né dimostrando la maggiore favorevolezza del regime invocato. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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