Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute: la legittimazione ad agire segue la gestione dell’ente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3853 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege, risponde solidalmente, ai sensi dell’art. 38 c.c., il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la complessiva gestione dell’ente nel periodo di imposta accertato. La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante non richiede una motivazione specifica dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente che l’atto indichi gli elementi della pretesa e la qualità del coobbligato, gravando sul contribuente l’onere di provare la mancata gestione. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, opera automaticamente, a prescindere dalla proposizione della domanda di definizione agevolata, per tutte le liti astrattamente definibili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a un soggetto in qualità di legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica cessata, accertando maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta e irrogando le relative sanzioni. L’atto traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a fatturazioni per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, pur accogliendo in parte l’appello dell’Ufficio, dichiarava l’atto inesistente nei confronti del rappresentante, ritenendo non adeguatamente motivata l’indicazione della sua responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal contribuente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente, in quanto la norma è finalizzata a favorire l’accesso alla definizione agevolata, senza che rilevi la proposizione dell’istanza, che rimane una scelta del contribuente. La sospensione consegue alla astratta proponibilità della domanda di definizione e trova applicazione per tutte le parti del giudizio.
Nel merito, la Corte ha accolto i motivi di ricorso, richiamando il principio per cui, per i debiti d’imposta delle associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale del rappresentante non dipende dalla posizione astrattamente rivestita nella compagine sociale, come accade per i debiti di origine negoziale, ma dal ruolo gestorio effettivamente esercitato nel periodo di imposta. Tale responsabilità può essere affermata anche in via presuntiva, in ragione della qualità dell’obbligato e degli obblighi dichiarativi a suo carico.
La pronuncia impugnata aveva erroneamente ignorato tale orientamento, ritenendo necessario un’espressa motivazione dell’avviso di accertamento sul coinvolgimento del rappresentante nella gestione. La Corte ha invece precisato che l’atto impositivo, che risultava correttamente notificato al contribuente nella qualità, era adeguatamente motivato, anche alla luce degli elementi probatori prodotti dall’Amministrazione, quali le convenzioni di sponsorizzazione sottoscritte personalmente e la dichiarazione IVA dell’ente.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per la decisione nel merito e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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