Detrazione risparmio energetico: nessuna decadenza per omissione comunicazione ENEA (Cass. civ. Sez. V n. 15207 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche di monitoraggio per le quali l’adempimento è prescritto. Il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni dell’art. 1 della l. n. 449/1997 e del d.m. n. 41/1998 va inteso come rinvio fisso, non essendo previsto in tale normativa alcun onere di comunicazione all’ENEA.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese indicate nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2010 per interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, riteneva indispensabile la comunicazione all’ENEA entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007, quale adempimento funzionale al riscontro dei requisiti tecnici e all’attività di monitoraggio. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto la richiesta di trattazione in pubblica udienza o di rimessione alle Sezioni Unite, risultando i principi da applicare ormai consolidati e non vertendosi in tema di decisioni con rilevanza nomofilattica. La questione era già stata esaminata da Cass. 21/03/2024, n. 7657, resa all’esito di udienza pubblica, che si intende dare ulteriore continuità.

In quella decisione si era affermato che l’inosservanza del termine di novanta giorni per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza. La norma attuativa si limita a stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione “sono tenuti” a trasmettere i dati dei lavori eseguiti, senza comminare alcuna espressa decadenza.

La Corte ha distinto la fattispecie da quella della mancata previa comunicazione al COP dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, ove la decadenza trova fonte nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997). Nella disciplina in esame, la natura perentoria del termine non può desumersi né dalla norma attuativa, né dalla lettura sistematica dell’istituto, anche in ragione del successivo art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19 febbraio 2007.

Il rinvio del comma 348 alla normativa precedente è stato qualificato come rinvio fisso: in essa non era previsto alcun onere di comunicazione all’ENEA, introdotto solo con il d.m. del 2007, senza espressa comminatoria di decadenza. La comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio, mentre il controllo dell’Amministrazione finanziaria attiene alla dimostrazione delle spese effettivamente sostenute.

L’arresto è stato già seguito da Cass. 12/07/2024, n. 19309 e da Cass. 26/03/2025, n. 8019, con superamento del precedente Cass. 21/11/2022, n. 34151. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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