Delega di firma non nominativa e validità dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 1279 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una delega di firma e non una delega di funzioni. Il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, ma opera nell’ambito dello schema organizzativo di subordinazione gerarchica interna all’ufficio. Ne deriva che l’atto di delega non richiede né l’indicazione nominativa del soggetto delegato, né la determinazione della sua durata, potendo essere attuato anche mediante ordini di servizio. È sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, idonea a consentire ex post la verifica della corrispondenza tra il sottoscrittore e il destinatario della delega.

Il Fatto

All’esito di una indagine istruttoria della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, veniva notificato a una società un avviso di accertamento con cui si recuperavano a tassazione IRES, IVA e IPT per l’anno d’imposta 2009. La società impugnava l’atto eccependo, tra l’altro, la mancanza di sottoscrizione da parte del direttore provinciale o di un funzionario delegato e contestando nel merito la pretesa erariale.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva l’eccezione di nullità e, nel merito, il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo che l’Amministrazione non avesse provato il possesso dei requisiti soggettivi del funzionario firmatario né l’esistenza di una delega nominativa. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 53 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, e sull’errata applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, e li ritiene fondati.

Il ragionamento prende le mosse dalla distinzione tra delega di firma e delega di funzioni. Nella prima il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante; il titolo della delega risiede nei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo spettanti al dirigente preposto all’ufficio, secondo lo schema della subordinazione gerarchica interna al medesimo ufficio.

Proprio perché non viene trasferito alcun potere, la Corte esclude che l’atto di delega debba contenere l’indicazione nominativa del delegato o la sua efficacia temporale. L’attuazione della delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, che individuino il soggetto legittimato attraverso la qualifica rivestita. Tale indicazione consente la successiva verifica della corrispondenza tra chi ha materialmente sottoscritto l’atto e il destinatario della delega.

La Corte qualifica la fattispecie come mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna: l’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante. Ne consegue che la generica contestazione della legittimazione del funzionario non impone all’Amministrazione la prova della delega nominativa, poiché questa non è richiesta dalla legge.

Il giudice di merito, non applicando tali principi, è incorso nel vizio denunciato. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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