Fallimento: immobilizzazioni valutate al costo storico non al valore di mercato (Cass. civ. Sez. I n. 1277 del 19.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito rileva il criterio del costo storico al netto degli ammortamenti, quale risulta dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 2426, nn. 1 e 2, cod. civ., e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. Gli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale sono assoggettati, al pari di ogni altra immobilizzazione materiale, a tale criterio, trovando applicazione i principi contabili cui rinvia l’art. 1, secondo comma, lett. a), l.fall. Il riferimento al valore di realizzo e al disposto dell’art. 2426, n. 9, cod. civ. è quindi inconferente. La consulenza tecnica d’ufficio costituisce mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata in liquidazione era destinataria di una richiesta di dichiarazione di fallimento avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. Il pubblico ministero fondava l’istanza sulle risultanze del bilancio di un esercizio, dal quale emergeva un attivo patrimoniale superiore alla soglia di legge.
La società eccepiva che il valore dell’immobile, che concorreva in larga misura a costituire l’attivo, era rimasto invariato in bilancio per oltre un decennio, senza tener conto del deprezzamento causato dalla crisi del mercato immobiliare, e che una stima eseguita nell’ambito di una procedura espropriativa aveva accertato un valore assai inferiore alla soglia. Il Tribunale dichiarava comunque il fallimento; la Corte d’Appello rigettava il reclamo, ritenendo applicabile il solo criterio del costo di acquisto o di produzione. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura con cui la ricorrente sosteneva che l’immobile andava qualificato non come immobilizzazione materiale ma come rimanenza, con conseguente applicazione del criterio del valore di realizzo desumibile dall’art. 2426, n. 9, cod. civ., e richiamava i principi contabili OIC.
Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Il giudice di appello si era infatti uniformato all’insegnamento della Cassazione secondo cui, in materia di presupposti dimensionali, nella valutazione del capitale investito trovano applicazione i principi contabili richiamati dal legislatore nell’art. 1, secondo comma, lett. a), l.fall. Per gli immobili iscritti nell’attivo opera il criterio del costo storico al netto degli ammortamenti risultante dal bilancio, ai sensi dell’art. 2426, nn. 1 e 2, cod. civ., e non il valore di mercato al momento del giudizio.
La Corte richiama sul punto una consolidata elaborazione di legittimità e ne trae la conseguenza che risultano ingiustificati i riferimenti al valore di realizzazione dell’immobile e ai principi contabili invocati dalla ricorrente. La decisione impugnata aveva correttamente applicato il criterio contabile richiesto dalla norma.
Quanto al secondo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di fatti decisivi e la mancata pronuncia sull’inattendibilità del dato contabile e sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità ha per oggetto la sola decisione di appello e non i passaggi del giudizio di primo grado. La stima effettuata in sede esecutiva non integra gli estremi di un fatto storico rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile.
La Corte precisa inoltre che l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, potendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Infine, la consulenza tecnica è mezzo istruttorio affidato al potere discrezionale del giudice di merito, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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