Giudicato esterno su imposte periodiche e vincolo diretto per riduzione base ICI/IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 9945 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte periodiche, l’efficacia vincolante del giudicato esterno concerne esclusivamente i fatti che, estendendosi a una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, e non quelli destinati a modificarsi nel tempo. La natura commerciale o meno dell’attività svolta in un immobile non costituisce un elemento tendenzialmente permanente, dipendendo dalle modalità concrete di esercizio, potenzialmente mutevoli negli anni. L’agevolazione per gli immobili di interesse storico-artistico, applicabile anche ai fini IMU, richiede il vincolo diretto di cui all’art. 3 della legge n. 1089/1939, non potendo essere estesa agli immobili soggetti a vincolo indiretto. La mancata pronuncia su un’eccezione subordinata, non assorbita, determina la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
L’Istituto Apostole della Sacra Famiglia, ente religioso giuridicamente riconosciuto, impugnò l’avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per omesso versamento IMU e TASI relativo all’anno 2017, in relazione a diversi immobili di sua proprietà. L’ente invocava l’intervenuto passaggio in giudicato di pronunciamenti favorevoli per annualità precedenti e lo svolgimento di attività religiose negli immobili.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio respinse l’appello, ritenendo non provato lo svolgimento di attività assistenziali o religiose negli immobili, valorizzando elementi circa l’uso promiscuo degli stessi. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi relativi al valore del giudicato esterno formatosi su annualità pregresse. Sul punto, ha richiamato il principio per cui l’efficacia vincolante riguarda solo i fatti a carattere stabile o tendenzialmente permanente, che si estendono a una pluralità di annualità. La natura commerciale o meno dell’attività svolta nell’immobile non ha tale carattere, trattandosi di un accertamento di fatto dipendente dalle mutevoli modalità concrete di esercizio. I motivi sono stati pertanto rigettati.
La seconda censura, deducendo violazione di legge in relazione ai requisiti per l’esenzione, è stata ritenuta infondata: la Corte ha chiarito che la contestazione atteneva alla valutazione delle emergenze probatorie, non a un errore di interpretazione normativa, come emergente dalla motivazione del giudice di merito che aveva escluso la prova dell’uso religioso.
Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle domande subordinate, è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta di riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili di interesse culturale, né sulla disapplicazione delle sanzioni, dichiarando l’assorbimento senza valutarne i presupposti. In particolare, ha ribadito che la riduzione spetta solo per gli immobili sottoposti a vincolo diretto ex art. 3 della legge n. 1089/1939, non essendo estensibile a quelli con vincolo indiretto.
La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, per la pronuncia sulle questioni subordinate non esaminate.
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Nota della Redazione
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