Notifica cartelle tramite posta privata valida dopo la liberalizzazione del 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 13802 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di una cartella di pagamento eseguita tramite operatore postale privato è valida nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011 (30 aprile 2011) e l’entrata in vigore della l. n. 124/2017 (10 settembre 2017), poiché la riserva in esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada non si estende agli atti amministrativi di natura sostanziale tributaria. La censura sulla mancata notificazione di una cartella di pagamento comprende anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione, senza che sia necessario integrare i motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, né configura un vizio di ultrapetizione la pronuncia che rilevi l’inesistenza della notifica per un profilo non specificamente dedotto, ma comunque ricompreso nella contestazione genericamente proposta.
Il Fatto
La contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa o irrituale notifica delle tre cartelle di pagamento presupposte, delle quali dichiarava di essere venuta a conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo, nonché la prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione si costituiva depositando la documentazione attestante la notifica delle cartelle e la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo le notifiche inesistenti in quanto eseguite tramite operatore postale privato prima dell’entrata in vigore della normativa sulla liberalizzazione del settore, dichiarando assorbita ogni altra questione.
L’Agenzia delle entrate-riscossione proponeva appello deducendo il vizio di ultrapetizione, non avendo la contribuente mai eccepito l’inesistenza delle notifiche per essere state eseguite dall’operatore privato. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione di prime cure, escludendo il vizio e ritenendo comunque fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver i giudici d’appello accertato una violazione mai dedotta in giudizio, ovvero l’inesistenza della notifica delle cartelle in quanto eseguite da operatore postale privato. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza per cui nella censura sulla mancata notificazione di una cartella di pagamento è ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione, senza necessità di integrare i motivi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992. Il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità dell’intero procedimento notificatorio, sicché l’introduzione di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.
Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 16 d.lgs. n. 546/1992, 4 d.lgs. n. 261/1999 e 140 c.p.c. per avere la CTR erroneamente affermato l’inesistenza delle notifiche eseguite tramite operatori di posta privata nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione parziale e quella totale. La Corte ritiene il motivo fondato. Premesso che le cartelle risultano notificate nell’aprile 2015 e nel gennaio 2017 tramite il servizio postale privato Nexive s.p.a., la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo: il d.lgs. n. 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE, ha mantenuto la riserva al servizio universale degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; la Direttiva 2008/6/CE, recepita con d.lgs. n. 58/2011, ha limitato l’esclusiva al fornitore del servizio universale ai soli servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1982 e le notificazioni delle violazioni al codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992.
Tale quadro ha trovato epilogo nella l. n. 124/2017 che ha abrogato l’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, completando la liberalizzazione solo a partire dal 10 settembre 2017. La Corte richiama la sentenza n. 8416/2019 a Sezioni Unite, che ha riconosciuto la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30 aprile 2011, nonché la giurisprudenza successiva conforme. L’ordinanza Sez. U. n. 299/2020, relativa alla nullità delle notifiche di atti giudiziari eseguiti da operatori privati senza titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra la Direttiva 2008/6/CE e la l. n. 124/2017, non è riferibile alla notifica di un atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel medesimo arco temporale.
La CTR, quindi, non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali: la notifica delle cartelle di pagamento eseguite tramite operatore privato nel 2015 e nel gennaio 2017 deve ritenersi valida. La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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