Società di persone, litisconsorzio necessario tra soci e società (Cass. civ. Sez. V n. 1286 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso contro l’avviso di accertamento del reddito di una società di persone, quando il ricorrente contesti il reddito della società o le modalità del suo accertamento, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. La mancata impugnazione dell’avviso da parte della società non lo rende definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non sia stato notificato.

Il Fatto

Gli eredi di una socia accomandante di una società di persone impugnavano l’avviso di accertamento Irpef, relativo ai redditi di partecipazione, emesso nei loro confronti dopo che la società era stata destinataria di un distinto avviso, rimasto non impugnato.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo inammissibili le eccezioni relative all’accertamento societario, ormai definitivo per mancata impugnazione. I contribuenti ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano l’omesso rilievo di un giudicato interno sulla loro legittimazione a contestare nel merito la pretesa, affermata dalla CTP con statuizione non impugnata dall’appello incidentale dell’Ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: dalla lettura integrale della sentenza di primo grado emerge che la legittimazione degli eredi della socia a contestare nel merito la ripresa operata in danno della società era stata esclusa, non affermata.

Il secondo motivo investiva la ritenuta preclusione derivante dal giudicato formatosi per la mancata impugnazione dell’avviso societario. La Corte richiama Cass. n. 17360 del 2014, secondo cui l’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur divenuto irretrattabile per mancata impugnazione della società, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non sia stato notificato.

Su questa base assume rilievo il principio di Cass. Sez. Un. n. 14815 del 2008, costantemente seguito: nel caso di ricorso avverso l’avviso di rettifica del reddito di una società di persone, o avverso l’avviso notificato a un socio in conseguenza della rettifica del reddito sociale, ricorre litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, purché il ricorso contesti il reddito della società o le modalità del suo accertamento. Il litisconsorzio è invece limitato ai soli soci quando l’oggetto sia la mera ripartizione del reddito, ed è escluso quando si eccepisca la intempestività della notifica e la decadenza dell’Ufficio, senza ripercussioni per gli altri.

Nel caso di specie era circostanza pacifica che il socio avesse contestato lo stesso reddito della società e la sua determinazione. Il giudizio doveva dunque svolgersi fin dall’inizio anche nei confronti degli altri soci e della società. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

Esclusa la presenza di un giudicato, la Corte ha rigettato il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato al primo giudice, in diversa composizione, per nuovo giudizio, demandando a esso anche il governo delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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